Se da un lato i genitori hanno il dovere costituzionale di istruire ed educare i figli, dall’altro gli insegnanti hanno l’obbligo di dare un’adeguata informazione alle famiglie sul loro andamento scolastico. Ma devono farlo oltre l’orario di lavoro?
Le norme contrattuali non prevedono un’ora aggiuntiva rispetto alle 18 settimanali; a maggior ragione se il docente insegna su più scuole, caso in cui le ore di ricevimento si moltiplicherebbero per il numero delle scuole.
A tale proposito, l’art. 29, comma 2, del CCNL Scuola 2007 prescrive che:
“Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie”.
Il successivo comma 4 dice poi che “Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie”.
Ma quali potrebbero essere questi “idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie”?
Alcuni dirigenti ritengono che l’ora aggiuntiva settimanale sia la giusta modalità da utilizzare, anche quando magari nessun genitore ha manifestato la volontà di avere un colloquio privato con il docente, che però sarebbe comunque obbligato a fare presenza.
Prassi, questa, che, benché diffusa, è assolutamente illegittima, proprio perché non prevista dalle norme contrattuali.
Significativa è, a proposito, una sentenza di qualche anno fa del Tribunale di Catania, che ha condannato un Dirigente scolastico per condotta antisindacale. Infatti, il preside aveva fatto approvare in collegio docenti una delibera che rendeva obbligatoria (ovviamente senza retribuzione) la cosiddetta 19esima ora, indipendentemente dalla presenza o meno di genitori a colloquio. Il Giudice del Lavoro aveva, in tale occasione, accolto il ricorso argomentando che “la condotta del preside delegittimando la Rsu e le relative organizzazioni sindacali e ledendo l’immagine e il prestigio delle stesse nei confronti di tutti dipendenti della scuola convenuta, è evidentemente volta a limitare l’esercizio dell’attività sindacale degli Rsu e delle organizzazioni sindacali”.
Quindi, in conclusione si può dire che l’ora di ricevimento è un’ora di disponibilità, non obbligatoria, perché non richiamata dal contratto.
Certo è che se un genitore chiede di parlare con il docente e, quindi, avanza una richiesta in tal senso con preavviso, è dovere del docente riceverlo. Ma non è obbligato a fermarsi a scuola se non c’è nessuno con cui parlare, neanche se previsto da apposita delibera collegiale.
Come riporta La Repubblica, che ha attenzionato il caso di Milano, sono sempre di più…
Sono molti i vip che spesso si abbandonano a ricordi della scuola e dei loro…
Torna Rimaturità, la ‘prova d’esame’ per gli ex studenti del Liceo Classico Galileo di Firenze:…
Dal mese di dicembre 2024, l’INPS, tramite la “Piattaforma di Proattività”, ha avviato una campagna…
Hanno fatto discutere molto le parole di un docente di un liceo di Roma, scritte…
Le certificazioni che attestano la presenza in ospedale, necessarie per giustificare un’assenza dal lavoro o…