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Orari visita fiscale docenti 2024, quali sono e in che casi si viene esonerati

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Cosa devono fare i docenti e il personale scolastico in generale se sono a casa in malattia? Quali sono gli orari della visita fiscale? Facciamo chiarezza le regole attuali.

Fasce di reperibilità

Ai sensi dell’articolo 3 del decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 del Ministro della Semplificazione e della pubblica amministrazione: “In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi”.

Questo decreto aveva dunque ampliato gli orari delle fasce di reperibilità, causando una vera e propria disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati.

Fino a quando il TAR del Lazio, con sentenza n. 16305/2023, pubblicata il 3 novembre 2023, non ha annullato il suddetto decreto nella parte sopra riportata.

Sulla base della sentenza, l’INPS, con messaggio numero 4640 del 22/12/2023, ha fornito le necessarie indicazioni operative per l’espletamento degli accertamenti medico-legali domiciliari, stabilendo che le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi).

In caso di assenza del lavoratore alla visita domiciliare, il lavoratore viene invitato a recarsi presso gli ambulatori della struttura territoriale INPS in una data specifica.

Casi di esonero

Il decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 all’art. 4 ha previsto che non devono obbligatoriamente restare presso il proprio domicilio i dipendenti per i quali l’assenza sia riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

“a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;

c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%”.

In questi casi, dunque, non è necessario per il dipendente rispettare le suddette fasce di reperibilità.