L’orario scolastico, quindi l’orario di insegnamento settimanale dei docenti, dovrebbe essere formulato dal dirigente scolastico, tenendo conto di alcune esigenze di natura tecnica, ma recependo le proposte didattiche provenienti dal Collegio docenti. Se è possibile, ma solamente se non si recano danni alla didattica, potrebbe essere accolta qualche richiesta motivata di qualche docente che abbia esigenze particolari.
Bisogna sapere che la responsabilità di redigere l’orario scolastico di una scuola e di conseguenza anche l’orario settimanale di servizio dei docenti, è certamente del dirigente scolastico. In buona sostanza tra i vari compiti dirigenziali c’è anche quello della formulazione dell’orario scolastico di tutta la scuola, per cui, quella dell’orario scolastico, è una mansione già retribuita nello stipendio del dirigente scolastico. La delega ad un docente, o a una commissione di docenti, per l’elaborazione dell’orario scolastico, non dovrebbe essere contrattualmente retribuita in quanto compito spettante al dirigente scolastico.
Il Testo Unico sulla scuola, attualmente vigente, sulla disposizione della composizione dell’orario scolastico pone delle chiare ed evidenti limitazioni al possibile, ma poco auspicabile, libero arbitrio del capo d’Istituto. È importante ricordare che il Ds, ai sensi dell’art.25 comma 2 del d.lgs. 165/2001, assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. A proposito di rispetto delle competenze degli organi collegiali, bisogna sapere che allo stesso Collegio dei docenti spetta, ai sensi dell’art. 7 lettere (b) e (d) del Testo Unico della scuola, il diritto di “ formulare proposte per l’orario delle lezioni e lo svolgimento delle altre attività scolastiche tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto e valutare periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica.
Per cui se un Ds, arbitrariamente, dovesse creare discriminazioni tra i docenti nel redigere l’orario scolastico, generando sperequazioni tra i docenti e non tenendo conto delle proposte didattiche del Collegio, commette un atto illegittimo, perché non valorizza la risorsa umana e professionale, ma al contrario la stressa e la discrimina rispetto agli altri. Teoricamente questo atto sarebbe impugnabile con l’intervento del giudice del lavoro, ma visto i tempi della giustizia lo stesso orario decadrebbe per il termine dell’anno scolastico. Tantissimi docenti chiedono, riguardo alle norme sull’orario di servizio settimanale dei docenti, regole contrattuali più precise e chiare, in modo da non lasciare autonomia di formulazione al dirigente scolastico. Alla vigilia del rinnovo contrattuale della scuola, questa è un’altra questione normativa da chiarire, anche se, c’è da dire, che l’art.25, comma 2, del d.lgs 165/2001, non lascia margini di discussione contrattuale su questo argomento.
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