L’ARAN ha recentemente pubblicato alcuni orientamenti applicativi riguardanti il Comparto Istruzione e Ricerca. Tra questi, due concernono l’orario di lavoro del personale ATA. Li riportiamo di seguito.
Il dirigente scolastico può modificare l’articolazione oraria di una collaboratrice scolastica in part time verticale (24 ore lavorative su 4 giorni settimanali) per sopravvenute esigenze di servizio?
La norma contrattuale che disciplina il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale ATA è l’art. 58 del CCNL Scuola del 29.11.2007.
Tale articolo al comma 6 prescrive che il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto con l’indicazione della durata della prestazione lavorativa di cui al successivo comma 7, che a sua volta indica le differenti modalità di svolgimento del part-time.
Quindi è il contratto scritto a definire la durata e le modalità di svolgimento della prestazione in part time.
Per quanto concerne, invece, la modifica del rapporto a tempo parziale, ai sensi della ordinanza ministeriale n. 446 del 1996 cui rinvia la norma contrattuale, essa può essere richiesta solo dall’interessato con la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno dopo due anni dalla costituzione del part time. In casi eccezionali, però, da valutare in relazione alla dotazione organica complessiva della provincia per l’anno scolastico cui si riferisce la richiesta, è ammissibile anche la modifica del rapporto di lavoro prima della scadenza del biennio.
Pertanto, il rapporto di lavoro part time, come definito contrattualmente non può essere modificato in modo unilaterale dal dirigente scolastico.
Nell’ipotesi in cui il PTOF d’istituto preveda la settimana corta articolata su cinque giorni di attività, il personale ATA che è chiamato a svolgere l’attività lavorativa il sabato ha diritto oltre allo straordinario anche al recupero della giornata del sabato non goduta?
La differente articolazione dell’orario di lavoro (su 5 o 6 giorni) non trasforma il giorno non lavorato (ovvero il sabato) in un giorno di riposo settimanale (che di norma coincide con la domenica, ovvero con il settimo giorno). La giornata del sabato, infatti, è un giorno lavorativo a zero ore, ovvero un potenziale giorno lavorativo nel quale, a seguito della scelta di articolare l’orario di lavoro su 5 giorni anziché su 6, le ore di lavoro ordinariamente previste sono zero.
Ne consegue che un’eventuale prestazione resa nel sabato è considerata una normale prestazione aggiuntiva, remunerabile come straordinario.
Resta fermo che il dipendente, ai sensi dall’art. 54, comma 4, del CCNL Scuola del 29.11.2007, può optare, in luogo della remunerazione delle citate ore di straordinario, per il recupero di tali ore sotto forma di riposo compensativo.
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