La Direzione generale per l’attività ispettiva, rispondendo ad un quesito posto dal Consiglio nazionale dell’ordine dei Consulenti del lavoro, sulla disciplina degli orari di lavoro per i minori lavoratori, ha fatto intendere, in considerazione del quadro normativo, che i quindicenni ancora soggetti all’obbligo scolastico, assunti con un contratto di apprendistato del primo tipo ovvero scuola/lavoro (che costituisce anche una modalità di assolvimento dell’obbligo stesso), possono effettuare orario di lavoro ridotto ovvero non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali.
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Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha chiesto se i minori con un’età superiore a 15 anni, ma inferiore a 16 e titolari di un rapporto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, siano o meno soggetti all’orario di lavoro applicabile agli adolescenti ovvero a quello di 8 ore giornaliere e 40 settimanali.
È stato infatti evidenziato che l’art. 43, D.Lgs. n. 81/2015 prevede, per i giovani che abbiano compiuto 15 anni di età, la possibilità di essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in tutti i settori di attività. Questo tipo di contratto di apprendistato si basa su un sistema di apprendimento basato sull’alternanza scuola/lavoro, a far completare al giovane tra i 15 e i 18 anni di età il percorso obbligatorio di istruzione anche attraverso una formazione on the job.