Sulla riduzione dell’orario di lezione è giunto un quesito alla nostra redazione.
Più volte nel passato la Tecnica della Scuola è intervenuta sull’argomento. Una cosa è certa, tra ora di lezione e unità oraria di lezione c’è sicuramente differenza di concetto. L’ora di lezione non può che essere di 60 minuti, mentre l’unità oraria di lezione può essere anche di 55 o addirittura 50 minuti.
Per quanto riguarda l’eventuale riduzione dell’orario di lavoro ne risponde, di fronte agli organi di controllo, esclusivamente il dirigente scolastico al quale dunque spetta una responsabilità precisa, non solo nella gestione del processo decisorio ma anche nel merito della decisione stessa.
La normativa sulla materia, ivi compresa l’annosa questione del recupero da parte dei docenti delle frazioni orarie, è tuttora regolata da disposizioni piuttosto antiche: la C.M. 243 del 22.9.79 e la successiva C.M. 192 del 3 luglio 1980 (dirette ai provveditori agli studi); l’accordo di interpretazione autentica dell’art. 41 del CCNL relativo al comparto del personale della scuola, sottoscritto il 4.8.95.; la C.M. 5 ottobre 2000 n. 225.
Se deliberata dal Consiglio d’Istituto o di Circolo (fino a 50 minuti) per motivi estranei alla didattica (orari dei trasporti, mensa ecc.) non comporta alcun obbligo di recupero da parte dei Docenti (circ. 243/79, circolare 192/80); la riduzione dell’ora di
lezione, operata per motivi diversi dai precedenti e deliberata dal Collegio dei Docenti, comporta, invece, il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica.
Ricapitolando, dunque, così come segnala la Gilda, il recupero per i docenti è obbligatorio nei casi di riduzione oraria dovute solo ad esigenze didattiche motivate in seno al Collegio Docenti in relazione al Piano dell’Offerta Formativa.
Il recupero non è invece dovuto nei casi in cui siano accertati cause di forza maggiore, quali problemi legati ai trasporti ed elevato pendolarismo.
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