In questa fase dell’anno scolastico, in cui gli orari scolastici sono ancora provvisori, ci vengono segnalate delle stranezze sugli orari di servizio dei docenti.
Esistono casi di orari di servizio dei docenti che potrebbero essere definiti al limite della discriminazione.
Curioso è il caso di una docente che ha un orario di servizio, riferito alle sue 18 ore settimanali di insegnamento, con un venerdì di 6 ore continuative, senza ore buca, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, un giovedì con 3 ore buca, ma di fatto 6 ore di servizio con entrata alle ore 8.00 e uscita alle ore 14.00. In buona sostanza la docente si trova con un orario dove ha 4 ore buca e una giornata con 6 ore di insegnamento continuative.
Altri docenti, soprattutto della scuola primaria, lamentano di essere utilizzati per attività di insegnamento sia la mattina che il pomeriggio, quindi sono impegnati per attività d’insegnamento per l’intera giornata. Ci dicono anche che in alcune scuole, il Ds non ha pubblicato l’orario di servizio di tutti gli insegnanti e nemmeno quello delle classi.
C’è anche chi si lamenta di non avere avuto accordato nessun giorno libero, perché, avendo cattedra orario esterna, le scuole non sono riuscite a trovare un accordo che potesse favorire il docente.
Numerosi i casi di docenti che si trovano a completare per poche ore in un’altra scuola anche fuori comune, e per fare 3 ore devono andare per tre giorni o per fare 4 ore sono impegnati 4 giorni.
Molti di questi docenti che si sentono discriminati per il loro orario settimanale di servizio, ci chiedono se hanno qualche diritto nel protestare la loro contrarietà.
Possiamo rispondere dicendo che la responsabilità di redigere l’orario scolastico di una scuola e di conseguenza anche l’orario settimanale di servizio dei docenti, è certamente del dirigente scolastico, ma il Testo Unico sulla scuola, attualmente vigente, pone delle chiare ed evidenti limitazioni al possibile e poco auspicabile libero arbitrio del capo d’Istituto, sulla questione della composizione dell’orario scolastico.
Il Ds, ai sensi dell’art.25 comma 2 del d.lgs. 165/2001, assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. A proposito di rispetto delle competenze degli organi collegiali, bisogna sapere che allo stesso Collegio dei docenti spetta, ai sensi dell’art. 7 lettere (b) e (d) del Testo Unico della scuola, il diritto di “ formulare proposte per l’orario delle lezioni e lo svolgimento delle altre attività scolastiche tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto e valutare periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica.
Per cui se un Ds arbitrariamente crea discriminazioni nel redigere l’orario scolastico, creando sperequazioni tra i docenti e non tenendo conto delle proposte didattiche del Collegio, commette un atto illegittimo, perché non valorizza la risorsa umana e professionale, ma al contrario la stressa e la discrimina rispetto agli altri.
Tantissimi docenti chiedono, riguardo alle norme sull’orario di servizio settimanale dei docenti, regole contrattuali precise e chiare. Alla vigilia del rinnovo contrattuale della scuola, questa è un’altra questione normativa da chiarire.
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