Il Dirigente scolastico, salva l’ipotesi di ferie, permessi o altri istituti che giustifichino la sua assenza, deve garantire la presenza in servizio giornaliera, mentre può definire autonomamente la durata della prestazione giornaliera.
A precisarlo è l’ARAN, che con orientamento applicativo AIR8 risponde al seguente quesito: “In che modo il dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 26, comma 4, lett. d) del CCNL Area Istruzione e ricerca dell’8.07.2019, deve assicurare la propria presenza in servizio?”
L’ARAN ha risposto che “dal combinato disposto degli articoli 26 comma 4, lett. d) del CCNL Area Istruzione e ricerca dell’8.07.2019 e dell’art. 15 del CCNL per il personale dirigente dell’Area V dell’11.04.2006, il dirigente, in relazione alla complessiva responsabilità per i risultati, organizza autonomamente i tempi ed i modi della propria attività, correlandola in modo flessibile alle esigenze della Istituzione cui è preposto e all’espletamento dell’incarico affidatogli“.
Ne consegue – secondo l’ARAN – che, a parte le assenze giustificate, il DS deve essere presente in servizio ogni giorno, con una durata della prestazione che può tuttavia decidere in autonomia sulla base delle esigenze dell’istituzione scolastica che dirige.
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