Personale

Orario di servizio del docente, non può essere modificato senza congruo preavviso

Troppo spesso ci vengono segnalati casi in cui i docenti subiscono modifiche dell’orario di servizio senza un regolare preavviso e senza un chiaro ordine di servizio.

Illegittimo modificare l’orario di servizio del docente senza il suo consenso

Un docente programma il suo lavoro nelle classi e la sua attività didattica ha una scansione settimanale, mensile e quadrimestrale ben precisa. Perdere delle ore di servizio non preventivate o senza un congruo preavviso crea non poche difficoltà alla programmazione di qualsiasi docente.

Nella sua attività didattica il docente deve programmare le ore di spiegazione, le ore di esercitazione, le ore da dedicare all’attività laboratoriale e poi ci sono ancora le ore programmate per le verifiche orali e, se la materia prevede anche la valutazione delle prove scritte, ci sono le ore programmate per le verifiche scritte.

Bisogna sapere che l’orario settimanale del docente è un ordine di servizio, per essere modificato un orario di servizio servono motivazioni valide, e tali motivazioni devono essere approvate dal Consiglio di classe.

Quando, per esempio, una classe fa una visita guidata fuori da scuola e quindi non svolge l’attività di classe e non rispetta il canonico orario di servizio, allora serve una delibera del Consiglio di classe per approvare la visita guidata. In tal caso il Dirigente scolastico prende atto della volontà del Consiglio di classe e concede, avvisando le famiglie, gli studenti e tutti i docenti della classe, l’uscita didattica. In tal caso il Ds deve, con congruo anticipo, avvisare i docenti di quella classe della possibile modifica dell’orario di servizio per le ore del giorno in cui erano impegnati nella classe suddetta.

Troppo spesso questi elementari passaggi di buon senso, di correttezza nei confronti dei docenti, mancano totalmente in alcune scuole.

Nel caso in cui un docente X che dovrebbe fare la sua lezione, regolarmente prevista nell’orario settimanale nella classe III As, si trova catapultato a fare due ore di supplenza in altra classe della scuola, perché la III As è stata improvvisamente impegnata in aula magna a partecipare ad una “conferenza dello sport” non programmata, si tratterebbe di un caso di modifica dell’orario di servizio illegittimo.

In buona sostanza se la partecipazione della classe alla “conferenza dello sport” non è stata deliberata dagli organi collegiali, Collegio docenti e Consiglio di classe, la modifica dell’orario scolastico è da ritenersi illegittima e contestabile dal docente che si trova spostato in altra classe senza il suo consenso e senza un ordine di servizio regolarmente scritto.

Lucio Ficara

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