L’orario di servizio dei docenti è sempre stato regolato dal contratto collettivo nazionale, ma con il decreto sostegni bis, in fase di conversione in legge, c’è una novità anche sull’orario di servizio dei docenti nel periodo che va dall’1 settembre fino all’inizio delle lezioni.
Leggendo con attenzione il comma 5 dell’art.28 del CCNL scuola 2006/2009, in cui è scritto che “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali”, si comprende che tali orari settimanali di servizio sono applicabili soltanto durante il periodo delle lezioni e non nei periodi di interruzione dell’attività di insegnamento in classe.
Questo significa che se in una data Regione la scuola inizierà il 20 settembre 2021, l’art.28 comma 5 del contratto scuola si applica a partire dal 20 settembre, mentre dall’1 settembre fino al 19 settembre non è applicabile l’orario settimanale dello svolgimento dell’attività d’insegnamento prevista dalla suddetta norma.
In buona sostanza l’ordinario orario settimanale dei docenti è obbligatorio solo nei periodi in cui si svolgono le lezioni in classe, come stabilito dal decreto sul calendario scolastico 2021/2022 deliberato e approvato della Giunta regionale, ma non continua la sua efficacia quando gli alunni sono in vacanza (primi giorni di settembre, in giugno dopo la chiusura della scuola, durante le festività di Natale e Pasqua).
Nelle prime settimane di settembre il tempo dedicato alle attività di programmazione in seno ai dipartimenti e il tempo dedicato ai Collegi dei docenti è calcolato, ai sensi del comma 3 dell’art.29 del contratto collettivo nazionale della scuola. In questa norma contrattuale è scritto che “la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue”.
È utile sapere che la partecipazione alle riunioni suddette, la loro data di svolgimento e il tempo della loro durata, deve essere programmata e deliberata dal Collegio docenti in un apposito piano delle attività annuale. In tale piano si stabilisce un calendario annuale dove vengono indicati tutti gli incontri di programmazione disciplinare, dei collegi docenti e dei colloqui scuola-famiglia per un massimo di 40 ore, poi si programmano anche tutti i consigli di classe per ulteriori 40 ore.
Al di fuori del piano delle attività e delle 40+40 ore di riunioni programmate, i docenti hanno un altro impegno lavorativo introdotto dal decreto legge n.73 del 25 maggio 2021. Questo nuovo impegno orario dei docenti è previsto nell’art.58, comma 1 lettera c), in cui è disposto che a partire dal 1° settembre 2021 e fino all’inizio delle lezioni siano attivati, quale attività didattica
ordinaria, l’eventuale integrazione e il rafforzamento degli
apprendimenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Tali integrazioni e rafforzamento degli apprendimenti sono dei veri e propri corsi di insegnamento che non prevedono pagamento aggiuntivo e dovrebbero essere attivati nelle prime settimane di settembre. Il numero di ore da svolgere e le modalità con cui attivare tali corsi, dovrebbe essere stabilito dal collegio dei docenti.
A proposito di questa nuova norma inserita nel decreto legge sostegni bis, c’è da dire che esistono degli emendamenti nella conversione in legge del decreto, che potrebbero modificare questa norma sull’orario di sevizio dei docenti.
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