Una nostra lettrice ci chiede se è legittimo che il suo dirigente scolastico abbia deciso unilateralmente, senza nessun confronto e senza nessuna motivazione, di modificarle l’orario di servizio e il giorno libero.
Le modifiche dell’orario di lavoro senza nessuna informazione e senza confronto con la parte sindacale sono di fatto illegittime e possono essere facilmente impugnate davanti il Giudice del Lavoro. Si tratta senza alcun dubbio di provvedimenti fatti senza rispettare passaggi evidenti previsti appunto dal CCNL scuola 2016-2018, quindi è una condotta, almeno formalmente, antisindacale.
L’articolazione dell’ orario di servizio e le eventuali modifiche dell’orario di lavoro del personale docente e del personale Ata, è soggetta ad una comunicazione, da parte del dirigente scolastico, ai soggetti sindacali (RSU e sindacati provinciali firmatari del CCNL 2016-2018), ai sensi del combinato art. 22, comma 8 lettera b1, e art.6 commi 1 e 2, del CCNL scuola 2016-2018. Si tratta dell’opportunità di confrontarsi con la rappresentanza sindacale a livello di Istituto scolastico, per conoscere l’articolazione dell’orario di lavoro e consentire alla parte sindacale di esprimere tutte le osservazioni del caso.
Tale comunicazione potrebbe contenere una richiesta di confronto con la parte sindacale, oppure potrebbe anche non contenere tale richiesta. Nel caso non ci fosse da parte del Ds una richiesta di confronto, allora lo stesso dirigente scolastico dovrebbe attendere 5 giorni dall’invio dell’informazione, per verificare se l’esigenza del confronto non sia richiesta da anche una sola componente sindacale tra quelle avente diritto.
Questo è l’iter corretto e rispettoso delle prerogative contrattuali previste nell’art.22 del CCNL scuola 2016-2018 che un dirigente scolastico dovrebbe attuare in caso di modifiche sostanziali dell’orario di lavoro dei docenti o del personale Ata.
Nel caso della nostra lettrice che ci ha posto la domanda, possiamo dire che la modifica del suo orario di servizio e del giorno libero a lei assegnato, sarebbe dovuto passare da una comunicazione ai sindacati e da un possibile confronto. Se così non è stato, si tratterebbe di un atto formalmente e contrattualmente non legittimo.
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