È importante sapere che l’orario scolastico delle lezioni lo formula il dirgente scolastico, ma tale formulazione deve tenere conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto e delle proposte che provengono dal Collegio docenti. Quindi la discussione sull’orario scolastico delle lezioni, deve obbligatoriamente passare dagli organi collegiali, prima che il dirigente scolastico provveda alla sua formulazione e pubblicazione.
Ai sensi dell’art.10, comma 4, del dectreto legislativo 297/94, il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.
Ai sensi dell’art.7, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 297/94, il Collegio docenti formula proposte al direttore didattico o al preside per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto.
Quindi in buona sostanza il Dirigente Scolastico ha l’obbligo legislativo di discutere all’interno degli organi collegiali dell’orario scolastico settimanale e ascoltare le proposte collegiali sia per i criteri generali che per la formulazione dell’orario delle lezioni.
Il Dirigente scolastico, ai sensi dell’art.25, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell’art.396, comma 2 lettera d), del d.lgs. 297/94, è chiamato a procedere alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte, di natura didattica, avanzate dal collegio dei docenti.
Tra le altre attività scolastiche per cui ci sarà un orario scolastico da dedicare, ci saranno anche gli incontri che le nuove figure dei docenti tutor dovranno affrontare con gli studenti a loro affidati. Si tratta di un vero e proprio orario aggiuntivo che non deve essere svolto durante l’orario scoalstico delle lezioni, ma deve essere svolto come attività scolastica aggiuntiva. In tal caso gli organi collegiali dovrebbero prevedere un orario scolastico per queste attività disposte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
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