L’orario scolastico settimanale dei docenti è una responsabilità esclusiva del Dirigente scolastico, ma questo non significa che il Ds è libero di fare come gli pare e piace, deve seguire i criteri generali stabiliti dagli organi collegiali.
Per quanto riguarda l’orario settimanale di servizio dei docenti è tutto regolato dall’art.28 del CCNL scuola 2006-2009 e ampliato, con l’introduzione dei posti di potenziamento, dall’art.28 del CCNL scuola 2016-2018.
Nell’art. 28, comma 5, del CCNL scuola 2006-2009 è specificato che sono previste 25 ore settimanali per gli insegnanti della scuola dell’infanzia, 22 ore per la scuola primaria più due ore di programmazione, 18 ore nella secondaria di primo e secondo grado, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
L’art.28 del CCNL scuola del 19 aprile 2018 specifica invece che l’orario di servizio relativo all’articolo 28 del CCNL 29/11/2007, può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa o quelle organizzative, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015.
Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
Un altro aspetto dell’orario scolastico settimanale è legato alla sua formulazione di carattere didattico. È utile sapere che ai sensi dell’art.7 comma 2 lettera b), del d.lgs. 297/94 (Testo Unico della scuola), è il Collegio dei docenti a esprimere proposte al Dirigente scolastico per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto. Ai sensi dell’art.10, comma 4, del d.lgs. 297/94 il Consiglio di Istituto indica i criteri generali relativi all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.
In buona sostanza il Dirigente Scolastico ha l’obbligo legislativo di discutere all’interno degli organi collegiali dell’orario scolastico settimanale e ascoltare le proposte collegiali sia per i criteri generali che per la formulazione dell’orario delle lezioni.
Il Dirigente scolastico, ai sensi dell’art.25, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell’art.396, comma 2 lettera d), del d.lgs. 297/94, è chiamato a procedere alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte, di natura didattica, avanzate dal collegio dei docenti.
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