Personale

Orario scolastico docenti, il DS deve seguire i criteri stabiliti dagli organi collegiali

L’orario scolastico settimanale dei docenti è una responsabilità esclusiva del Dirigente scolastico, ma questo non significa che il Ds è libero di fare come gli pare e piace, deve seguire i criteri generali stabiliti dagli organi collegiali.

Normativa sull’orario scolastico settimanale

Per quanto riguarda l’orario settimanale di servizio dei docenti è tutto regolato dall’art.28 del CCNL scuola 2006-2009 e ampliato, con l’introduzione dei posti di potenziamento, dall’art.28 del CCNL scuola 2016-2018.

Nell’art. 28, comma 5, del CCNL scuola 2006-2009 è specificato che sono previste 25 ore settimanali per gli insegnanti della scuola dell’infanzia, 22 ore per la scuola primaria più due ore di programmazione, 18 ore nella secondaria di primo e secondo grado, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.

L’art.28 del CCNL scuola del 19 aprile 2018 specifica invece che l’orario di servizio relativo all’articolo 28 del CCNL 29/11/2007, può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa o quelle organizzative, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015.

Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.

Testo Unico su formulazione orario scolastico

Un altro aspetto dell’orario scolastico settimanale è legato alla sua formulazione di carattere didattico. È utile sapere che ai sensi dell’art.7 comma 2 lettera b), del d.lgs. 297/94 (Testo Unico della scuola), è il Collegio dei docenti a esprimere proposte al Dirigente scolastico per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto. Ai sensi dell’art.10, comma 4, del d.lgs. 297/94 il Consiglio di Istituto indica i criteri generali relativi all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.

In buona sostanza il Dirigente Scolastico ha l’obbligo legislativo di discutere all’interno degli organi collegiali dell’orario scolastico settimanale e ascoltare le proposte collegiali sia per i criteri generali che per la formulazione dell’orario delle lezioni.

Il Dirigente scolastico, ai sensi dell’art.25, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell’art.396, comma 2 lettera d), del d.lgs. 297/94, è chiamato a procedere alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte, di natura didattica, avanzate dal collegio dei docenti.

Lucio Ficara

Articoli recenti

L’astensionismo si abbatte anche con l’istruzione

Secondo il radar Swg, che ha studiato gli esiti delle ultime elezioni regionali, scomponendo le percentuali…

22/11/2024

I docenti che criticano con forza la scuola rischiano la sanzione, Fracassi (Cgil): questo codice di comportamento pregiudica la libertà d’espressione

Intervista alla segretaria generale della Flc-Cgil, Gianna Fracassi, a margine di un presidio organizzato il…

21/11/2024

Caso Raimo: un collegio dei docenti della provincia di Varese esprime la propria solidarietà

Con questa mozione, il Collegio Docenti dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Cassano Magnago (Va) intende…

21/11/2024

La resa al Governo dei sindacati non scioperanti

I sindacati della scuola che non scioperano il 29  novembre stanno dando un segnale di…

21/11/2024

Mobilità docenti 2025-2028, si procede passo spedito per una chiusura del CCNI entro fine mese. Il punto fatto dalla Gilda Insegnanti

La sindacalista della Gilda Insegnanti Antonietta Toraldo, che si occupa nello specifico della parte contrattuale…

21/11/2024