L’orario scolastico settimanale dei docenti è una responsabilità esclusiva del Dirigente scolastico, ma questo non significa che il Ds è libero di fare come gli pare e piace, deve seguire i criteri generali stabiliti dagli organi collegiali.
Per quanto riguarda l’orario settimanale di servizio dei docenti è tutto regolato dall’art.28 del CCNL scuola 2006-2009 e ampliato, con l’introduzione dei posti di potenziamento, dall’art.28 del CCNL scuola 2016-2018.
Nell’art. 28, comma 5, del CCNL scuola 2006-2009 è specificato che sono previste 25 ore settimanali per gli insegnanti della scuola dell’infanzia, 22 ore per la scuola primaria più due ore di programmazione, 18 ore nella secondaria di primo e secondo grado, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
L’art.28 del CCNL scuola del 19 aprile 2018 specifica invece che l’orario di servizio relativo all’articolo 28 del CCNL 29/11/2007, può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa o quelle organizzative, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015.
Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
Un altro aspetto dell’orario scolastico settimanale è legato alla sua formulazione di carattere didattico. È utile sapere che ai sensi dell’art.7 comma 2 lettera b), del d.lgs. 297/94 (Testo Unico della scuola), è il Collegio dei docenti a esprimere proposte al Dirigente scolastico per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto. Ai sensi dell’art.10, comma 4, del d.lgs. 297/94 il Consiglio di Istituto indica i criteri generali relativi all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.
In buona sostanza il Dirigente Scolastico ha l’obbligo legislativo di discutere all’interno degli organi collegiali dell’orario scolastico settimanale e ascoltare le proposte collegiali sia per i criteri generali che per la formulazione dell’orario delle lezioni.
Il Dirigente scolastico, ai sensi dell’art.25, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell’art.396, comma 2 lettera d), del d.lgs. 297/94, è chiamato a procedere alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte, di natura didattica, avanzate dal collegio dei docenti.
La riduzione di quasi 8.000 unità di personale Ata dal prossimo mese di settembre, praticamente…
C’è soddisfazione, da parte sindacale, sull’esito dello sciopero del 31 ottobre scorso.Un po’ tutti rilevano…
La scuola non è un luogo rivolto a giovani privilegiati. Anzi, è il luogo per…
Il gup di Palermo Paolo Magro ha condannato a 11 anni e 4 mesi di…
In un istituto di Prato, come in molte scuole italiane, è scattato il divieto di…
Comprendere il funzionamento del cervello umano è essenziale per insegnare a gestire gli errori. La…