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Orario scolastico settimanale, c’è l’obbligo legislativo di affrontare la questione in Collegio e Consiglio. Non è prerogativa esclusiva del ds.

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Una docente ci chiede se l’aspetto che riguarda l’orario scolastico delle lezioni, e quindi anche dell’orario scolastico settimanale dei docenti, è una questione che attiene esclusivamente al dirigente scolastico ed è una sua esclusiva prerogativa o se invece è una questione che deve essere trattata in seno agli organi collegiali. La risposta su questo tema viene proposta dagli artt.7 e 10 del decreto legislativo 297/94, quindi c’è da leggere la normativa legislativa del Testo Unico della scuola.

Attività docenti durante le lezioni

Per quanto riguarda i docenti e il loro orario settimanale di lezioni c’è da riferisi all’art.43 del CCNL scuola 2019-2021, dove al comma 5 è scritto: ” Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola primaria e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti della scuola primaria, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, esclusivamente alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni. Nell’ambito delle 22 ore d’insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell’offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni con cittadinanza non italiana, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari”.

Quindi ai sensi dell’art.43, comma 5 del CCNL scuola 2019-2021 un docente di scuola primaria, nel periodo del calendario delle lezioni definite regionalmente, non può andare oltre le 22 ore alla settimana di attività di insegnamento, un docente della scuola dell’infanzia svolge al massimo 25 ore di insegnamento settimanali, il docente della secondaria invece 18 ore settimanali.

Orario scolastico settimanale

Un altro aspetto dell’orario scolastico settimanale è legato alla sua formulazione di carattere didattico. È utile sapere che ai sensi dell’art.7 comma 2 lettera b), del d.lgs. 297/94 (Testo Unico della scuola), è il Collegio dei docenti a esprimere proposte al Dirigente scolastico per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto. Ai sensi dell’art.10, comma 4, del d.lgs. 297/94 il Consiglio di Istituto indica i criteri generali relativi all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.

In buona sostanza il Dirigente Scolastico ha l’obbligo legislativo di discutere all’interno degli organi collegiali dell’orario scolastico settimanale e ascoltare le proposte collegiali sia per i criteri generali che per la formulazione dell’orario delle lezioni.

Il Dirigente scolastico, ai sensi dell’art.25, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell’art.396, comma 2 lettera d), del d.lgs. 297/94, è chiamato a procedere alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte, di natura didattica, avanzate dal collegio dei docenti.