Personale

Orario servizio docenti, ecco cosa accade dopo la fine delle lezioni

Ormai le lezioni dell’anno scolastico 2019/2020 stanno arrivando al termine. Entro il prossimo 10 giugno i collegamenti a distanza tra docenti e studenti saranno disattivati e incominceranno le attività di scrutinio finale per la valutazione degli studenti. Le attività di scrutinio dovrebbero terminare in tutte le scuole entro e non oltre il sabato 13 giugno 2020.

Scrutini a distanza fino al 14 giugno 2020

La nota del MI n.1033 specifica che la modalità di svolgimento delle operazioni di scrutinio in videoconferenza deve intendersi adottabile in via esclusiva, fino alla data del 14 giugno 2020, stante quanto disposto all’art. 1, comma 1, lettera q) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, ai sensi del quale sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Per cui appare chiaro che gli scrutini di fine anno scolastico che si svolgeranno entro il 13 giugno 2020, visto che il 14 giugno è domenica e scrutini non possono essere fatti, saranno svolti con modalità telematica. Bisogna specificare che le ore di impegno degli scrutini non rientrano nell’orario di servizio tradizionale di cui all’art.28, comma 5, e art.29, comma 3 lettera a) e b), del CCNL scuola 2006/2009, ma sono ore di servizio non quantificabili previste dall’art.29, comma 3, lettera c).

Orario di servizio dei docenti

Per quanto riguarda l’orario di servizio dei docenti è tutto scritto nell’art.28 del CCNL scuola 2006-2009 e ampliato, con la specifica dei posti di potenziamento, nell’art.28 del CCNL scuola 2016-2018.

Nell’art. 28, comma 5, del CCNL scuola 2006-2009 è specificato che sono previste 25 ore settimanali per gli insegnanti della scuola dell’infanzia, 22 ore per la scuola primaria più due ore di programmazione, 18 ore nella secondaria di primo e secondo grado, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.

L’art.28 del CCNL scuola del 19 aprile 2018 specifica che l’orario di servizio relativo all’articolo 28 del CCNL 29/11/2007, può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa o quelle organizzative, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015.

Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.

Ai sensi dell’art.29 del CCNL scuola 2006/2009, a seguito di delibera del Collegio docenti del piano annuale delle attività, sono previste fino ad un massimo di 40 ore per le attività dei Consigli di classe e fino ad un massimo di altre 40 ore per Collegi docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative.

Dopo il 14 giugno tutti i docenti sono a disposizione

Dopo il 14 giugno 2020 scadono i termini della sospensione delle attività didattiche e, in vista degli esami di Stato del II ciclo di istruzione che si svolgeranno in presenza, le attività didattiche potrebbero riprendere almeno per la scuola secondaria di II grado. I docenti non impegnati negli esami non dovranno presenziare a scuola, ma come scritto nell’OM 10 del 16 maggio 2020, dovranno essere disposizione della scuola per eventuali sostituzioni. Nello specifico è opportuno ricordare che l’art. 12 comma 4 dell’OM 10/2020 prevede che il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione dell’istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2020.

Illegittime attività non programmate

Bisogna sapere che se il regime di sospensione delle attività didattiche dovesse essere modificato da provvedimenti successivi all’ultimo DPCM, resterebbe illegittima qualsiasi attività collegiale o di formazione che non sia presente nel piano annuale delle attività regolarmente deliberato dal collegio dei docenti.que

Lucio Ficara

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