Un docente che si sposta giornalmente da un plesso all’altro della stessa scuola, per garantire l’intero orario di servizio giornaliero, deve considerare il tempo di percorrenza effettuato come tempo lavorativo.
Sentenza della Cassazione sul tempo lavorativo
La Corte di Cassazione Sez. Lavoro – Sentenza del 26.07.2010, n. 17511, ha stabilito che “Il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro va considerato lavorativo se lo spostamento è funzionale alla prestazione”.
Docente che si sposta da un plesso all’altro
La sentenza suddetta si presta perfettamente al caso di una docente della scuola secondaria di I grado che ha delle classi in un plesso ubicato nel Comune A e un’altra classe nella sede ubicata nel comune B. La docente quasi tutti i giorni, deve svolgere delle ore nel plesso del Comune A e poi conclude il suo orario di servizio spostandosi nella sede ubicata nel Comune B. Lo spostamento tra i due plessi è costretta a farlo con il proprio mezzo e impiega 25 minuti per percorrere la strada di collegamento tra i due plessi.
Ebbene secondo la sentenza della Cassazione del 2010, n. 17511, la docente dovrebbe essere retribuita per il tempo impiegato per raggiungere i due plessi, in quanto questo tempo è funzionale alla prestazione lavorativa che la docente deve continuare a svolgere nell’altro plesso.
Docenti itineranti e contratto di Istituto
Rispetto al disagio che possono avere i docenti cosiddetti “itineranti”, ovvero quei docenti che svolgono servizio su più plessi, dovrebbe intervenire la contrattazione di Istituto prevedendo il non recupero orario di eventuali riduzioni dell’unità oraria, un compenso forfettario per il disagio lavorativo oppure la concessione di permessi compensativi visto il maggior carico orario lavorativo.
Docenti itineranti sono assicurati
Che il tragitto tra un plesso e l’altro sia considerato a tutti gli effetti tempo lavorativo è anche spiegato dal fatto che, in caso di infortunio del docente durante il percorso tra i due plessi, si tratta di infortunio sul posto di lavoro e il docente è coperto dall’assicurazione INAIL.