È utile sapere che l’orario di servizio dei docenti si divide in orario settimanale per l’insegnamento o per il potenziamento, ai sensi dell’art.28 del CCNL scuola, e in orario per l’espletamento delle attività collegiali programmate. Inoltre il docente ha alcuni doveri di servizio che non vengono quantificate in un limite orario, ma dipendono dall’effettivo bisogno per svolgere alcuni compiti. Per esempio gli scrutini intermedi e quelli finali non hanno un limite temporale di termine del servizio, in buona sostanza uno scrutinio potrebbe durare un’ora di tempo o anche 4 ore. Mentre sono del tutto illegittime e fuori da qualsiasi norma contrattuale, le circolari dirigenziali che obbligano i docenti a svolgere un servizio giornaliero dopo il termine delle lezioni.
Gli obblighi di servizio degli insegnanti sono regolati dagli artt. 28 e 29 del CCNL 2006-2009, che per effetto del comma 10 art.1 del CCNL 2016-2018 restano pienamente vigenti. L’art.28 del CCNL è stato ampliato nell’ultimo contratto scuola 2016-2018 inserendo anche i docenti impegnati nel servizio in posti di potenziamento o in posti misti tra cattedra e potenziamento. Anche per queste ultime tipologie di posti, i docenti hanno gli stessi diritti di orario del servizio esplicati nell’art.28 del CCNL 2006/2009. È bene ricordare che nel comma 4 del succitato art.28 è scritto chiaramente: “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze”.
È utile sapere anche che le tradizionali ore di servizio dei docenti cessano con il termine delle lezioni. Infatti nel comma 5 dell’art.28 è scritto: “In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali”.
Si comprende benissimo che le 25, 22 o 18 ore settimanali di attività d’insegnamento sono riferite esclusivamente a quanto è decretato dal calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale. È utile sapere che quando terminano le lezioni, cessa anche l’efficacia del su citato comma 5, quindi è illegittimo che un dirigente scolastico chieda il rispetto dell’obbligo di servizio ai sensi del comma 5 dell’art.28 anche dopo il termine delle lezioni.
Altra cosa sarebbe stata se sul piano delle attività, deliberato ad inizio anno dal Collegio docenti, fosse stato previsto l’espletamento di un corso di formazione o delle attività collegiali rientranti nell’art. 29 del CCNL scuola. In buona sostanza con le norme attuali nessun dirigente scolastico può obbligare gli insegnanti al rispetto del proprio orario servizio dal termine delle lezioni fino al 30 giugno o fino all’entrata in ferie del docente.
Un nostro lettore ci invia un ordine di servizio chiaramente illegittimo che dice: ” I docenti non impegnati negli esami di Stato saranno impegnati, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, di martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 giugno per sistemare la sala docenti, quella di sostegno e assegnare alcuni compiti”. Ovviamente una richiesta di questo tipo non rientra negli obblighi di servizio dei docenti, quindi potrebbe essere impugnata per via sindacale. Anche circolari che impongono la presenza a scuola deii docenti della primaria per determinati giorni di giugno con un calendario già predisposto e deciso unilateralmente dal ds, senza che ci siano attività deliberate in sede collegiale, rappresenta una richiesta totalmente illegittima. L’imposizione per circolare della presenza a scuola per tutto il mese di giugno, dalle ore 9 alle ore 12 di tutti i docenti di una scuola secondaria, non ha basi normative per essere considerata una richiesta legittima. Diversi nostri lettori ci inviano queste circolari per conoscere se tali obblighi di servizio sono legittimi oppure no e se ci possono essere conseguenze in caso di non rispetto della circolare. Rispondiamo con assoluta certezza che il contratto di lavoro dei docenti non prevede l’obbligo del servizio nei giorni di interruzione delle lezioni e che quindi l’imposizione dirigenziale è certamente illegittima. Sul fatto che il dirigente scolastico non prenderà provvedimenti disciplinari per il non rispetto della circolare, non possiamo saperlo, visto che è una decisione personale, certo è che un qualsiasi giudice accoglierebbe il ricorso avverso a qualsiasi punizione.
Tuttavia è necessario sapere che ci sono obblighi di disponibilità e reperibilità dei docenti fino al 30 giugno per particolari urgenze. Per quanto riguarda la scuola secondaria, bisogna ricordare che ci sono in atto gli esami di Stato. Nell’Ordinanza Ministeriale n.45 del 9 marzo 2023 per gli esami di Stato del II ciclo, all’art.13 comma 4 è scritto: “Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2023, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte”.
Stessa regola vale per gli esami di Stato della scuola secondaria di I grado.
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