A volte capita di arrivare a scuola e trovare la classe vuota perché gli alunni non sono entrati. Come si deve comportare in questo caso il docente?
Nel caso di un’assenza collettiva di tutti gli studenti di una classe, il docente in servizio constatata l’impossibilità di effettuare la sua ora di lezione per l’assenza di tutti gli alunni della classe e dopo aver registrato sul registro di classe e su quello personale in tempo reale le assenze degli studenti, deve comunicare ai collaboratori del Dirigente scolastico tale situazione.
A quel punto il docente, senza classe, si deve accertare che non debba effettuare la sostituzione di un collega assente. Se non ci dovessero essere sostituzioni da effettuare per le ore corrispondenti all’orario di servizio del docente della classe in cui gli alunni non sono entrati, non avendo altri obblighi per quelle ore di servizio, potrebbe anche decidere, legittimamente, di allontanarsi momentaneamente da scuola o nel caso dell’assenza degli alunni di tutte le classi del suo orario di servizio giornaliero, potrebbe decidere anche di tornare a casa.
È utile specificare che il docente non deve recuperare le ore non svolte a causa dell’assenza degli alunni della classe. Tale assenza collettiva corrisponde giuridicamente all’impossibilità oggettiva di svolgere il servizio per cause non attribuibili al docente.
In caso dell’assenza degli alunni dalla classe, per qualsiasi motivo (sciopero, assenza collettiva, manifestazione, visita guidata, uscita didattica, viaggio di Istruzione…) il docente si avvale dell’art. 1256 del Codice Civile in cui è scritto: “Il prestatore di lavoro è liberato dalla prestazione quando questa diventa impossibile”, proprio per tale motivo le ore non svolte dal docente per mancanza degli alunni e assegnazione di supplenza dei colleghi assenti, non sono più recuperabili in altri giorni lavorativi.
I Dirigenti scolastici devono fare un monitoraggio interno delle classi presenti e di quelle assenti, poi devono disporre le eventuali sostituzioni da fare per garantire il servizio della giornata e quindi lasciano liberi i docenti che, non avendo alunni presenti e non essendo impegnati a supplire altri colleghi, non hanno l’obbligo di restare a scuola.
Il Dirigente scolastico non può obbligare il docente senza alunni a permanere a scuola per tutto l’orario di servizio a non fare nulla. È importante sottolineare che i docenti oltre le ore di servizio da svolgere nelle classi e le ore da svolgere per le attività funzionali all’insegnamento, ha anche delle ore da svolgere per la preparazione delle lezioni, delle verifiche e della correzione delle stesse. Quindi in caso di assenza delle classi e di un mancato impiego a sostituire i docenti assenti in altre classi, il docente ha tutto il diritto di tornare a casa per svolgere le attività individuali di preparazione delle lezioni o di correzione delle verifiche scritte.
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