A volte si incontrano Dirigenti scolastici che fanno recuperare nelle settimane successive, le ore dell orario di servizio settimanale non svolte dal docente. È il caso di un Ds che fa svolgere al bisogno e all’occasione oltre le 18 ore settimanali ai suoi docenti.
Se un Dirigente scolastico, nonostante le attività di lezione siano già avviate da qualche settimana, non fosse riuscito ad organizzare le attività di potenziamento da svolgere secondo un regolare orario di servizio settimanale del docente, e non avesse utilizzato per le supplenze brevi i docenti di potenziamento, non può obbligarli al recupero delle ore settimanali non svolte da effettuare in altra settimana dell’anno scolastico.
Stessa cosa vale per i docenti di sostegno che non avendo lo studente disabile in classe e quindi potrebbero non svolgere tutte le ore settimanali di servizio, non possono essere obbligati al recupero delle ore non svolte in settimane scolastiche successive.
In merito agli obblighi di espletamento dell’orario di servizio nei casi di sospensione delle attività didattiche o di chiusura totale delle scuole per neve, alluvioni e qualsiasi altra causa di forza maggiore, compresi la chiusura della scuola per disinfestazione, concorsi ed elezioni, si ritiene acclarato che non si debba assoggettare il personale docente ad alcun recupero orario. È utile sapere che la chiusura della scuola per allerta meteo, rappresenta l’obiettivo perseguito dall’autorità e finalizzato ad una tutela della pubblica incolumità e del patrimonio che trascende il pubblico interesse allo svolgimento del servizio scolastico.
Nell’art. 1256 del Codice civile è scritto che l’obbligazione del lavoratore si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento. Per cui il docente o il personale scolastico, in qualità di debitore, estingue qualsiasi obbligo di servizio, in quanto la prestazione del servizio è ritenuta ufficialmente impossibile, e quindi non è soggetto ad alcun tipo di recupero.
In caso di chiusura della scuola per motivi di un’ordinanza di un sindaco, è fatta salva anche la regolarità dell’anno scolastico, che per il comma 3 dell’art. 74 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 stabilisce in almeno 200 giorni di lezione la validità di un anno scolastico.
Se un docente usufruisce di un permesso breve, il recupero delle ore deve avvenire entro due mesi ed anche con interventi didattici integrativi.
Ai sensi dell’art. 16 del CCNL scuola del 29.11.2007, comma 1, è previsto che compatibilmente con le esigenze di servizio, al personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato sono attribuiti per esigenze personali e a domanda brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero individuale di servizio e comunque per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.
Nel comma 3 dell’art.16 del CCNL scuola è spiegato che entro i due mesi lavorativi successivi a quella della fruizione del permesso il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
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