Pretendo il rispetto della legalità, e scusate la presunzione, è evidente il contrasto con la legge n. 107 del CCNI sottoscritto a febbraio dai sindacati e dal MIUR, e la successiva ordinanza 241/2016 con i seguenti commi:
Comma 108, comma 196, comma dal 63 al 69, comma 73, comma 74 e 79.
Da queste disposizioni primarie si evince sintetizzando, che è istituito l’organico dell’autonomia, che sono stati istituti gli ambiti territoriali che i DS/USR incaricano i docenti assegnati all’abito territoriale per coprire i posti vacanti e disponibili, che tutti quelli individuati dal comma 108 devono essere assegnati ad ambiti territoriali nazionali e che gli unici legati al vincolo triennale di permanenza nell’attuale sede di assegnazione sono di docenti di fase 0 e A che sono stati assunti secondo le vecchie regole previste dall’art. 399 T. U. 1994/297.
Non sono un giudice, non sono un avvocato, sono solo un semplice docente di scuola superiore, ma la mobilita abroga o modifica tutti i commi che ho citato, vi sembra legale tutto questo?
Il Miur si appella al comma 110 della 107 e al grado superiore, della legge, per rispedire al mittente i ricorsi dei candidati esclusi dal concorso, e dice che la legge è chiara e che il concorso è solo per gli abilitati.
Poi quando invece si parla del CCNI (sottoscritto con i sindacati doppiogiochisti) e relativa Ordinanza 241, la legge 107 è come se non esistesse, infatti, leggendo la parte introduttiva dell’Ordinanza 241, in questa ci sono tre pagine di: Visto quest’articolo, visto il decreto, visto quell’altro, visto D.legs. visto il DPR ecc. ecc.. ed infine:
– “VISTA la legge 107/15 e in particolare i commi 73 e 108 dell’art. 1 che fissano nuove norme per la mobilità del personale docente e avviano un piano straordinario di mobilità”…
– “RITENUTO di dover, ai sensi dell’art. 462 del D. l. vo n. 297/94, dettare per l’anno scolastico 2015/2016 specifiche disposizioni…”
Scusate ma la mobilità non riguardava l’anno 16/17? Allora il MIUR non sa neanche a quale anno si riferisca la mobilità, c’è anche un refuso.
Scusate ma i commi che voi citate nell’Ordinanza, non li avete visti bene?… c’era la nebbia? Avete perso le lenti a contatto?
Com’è possibile emanare un atto inferiore al rango della legge che è fonte primaria e pensare che l’ordinanza sia legittima? L’ordinanza è atto normativo quando riveste il carattere della generalità e dell’astrattezza e essere temporaneo; es. ordinanza del sindaco per chiudere una parte della città per motivi di sicurezza dopo un terremoto, un alluvione ecc., inoltre ci deve essere una motivazione valida.
La nostra ordinanza invece non è né motivata, né urgente, e soprattutto non ha il carattere della generalità poiché i vari soggetti interessati dall’ordinanza sono trattati diversamente, come se il sindaco, per richiamare l’esempio di prima, facesse entrare nella zona chiusa per il terremoto, i residenti in base all’anno in cui questi avessero preso la residenza; quindi “residente” prima dell’anno 2014 e allora puoi tornare a casa-sede; invece se hai ottenuto la residenza dopo tale data, non puoi “rientrare” nella sede, ti sistemiamo nomade nei “container”(ambiti territoriali).
Infine sempre in questa illegittima ordinanza, c’è anche un altro errore sulle date di presentazione delle domande, all’art. 2 comma 1 il termine finale è fissato al 23 aprile, mentre al comma 3 dello stesso articolo, il termine finale è fissato al 25 aprile.
Ma è evidente che l’ordinanza sulla mobilità è illegittima perché contrasta con la legge 107.
L’Italia paese dell’Illegalità dove lo Stato è al disopra delle leggi, come lo era il RE, e i cittadini SUDDITI o trattati diversamente!
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