In un Istituto Comprensivo della Sicilia, un dirigente scolastico, oltre ad adottare norme illegittime, impone ad una docente, con un incomprensibile ordine di servizio, di svolgere un’ora di insegnamento aggiuntiva dopo il termine del suo regolare orario di servizio. Nell’ordine di servizio, indirizzato alla docente, si citano senza senso articoli del CCNL riferiti al personale Ata.
Il ds scrivendo l’ ordine di servizio, applica l’art.92, comma 3, lettera I) del CCNL scuola 2006-2009. Tale norma, scritta nella Sezione II del CCNL scuola, è riferita soltanto al Personale Amministrativo, tecnico e ausiliario e non ha nulla a che vedere con i docenti. Tale ordine di servizio oltre ad essere errato nella forma, visto che cita norme non riferite al personale docente, obbliga la professoressa a svolgere un’ora di lezione in più, oltre il regolare orario di servizio, nella medesima giornata dell’ordine scritto dal ds. Tale richiesta di prestazione lavorativa, comunicata così all’improvviso e senza la dovuta programmazione, sulla base della regola della “banca ore”, non accettata dalla docente stessa in seduta collegiale, viene contestata dalla Gilda degli Insegnanti che tutela la docente.
Secondo il parere della Gilda Insegnanti che diffida il dirigente scolastico al ritiro dell’ordine di servizio in quanto, non si può obbligare un docente, lo stesso giorno, ad effettuare una sostituzione fuori dal proprio orario di servizio in quanto lo stesso, ha potuto già aver preso impegni personali da non dover motivare al Dirigente Scolastico. Inoltre l’ordine di servizio è incompleto in quanto non viene specificata la tipologia della sostituzione: a pagamento, recupero permessi, ecc…
Ricorda la Gilda nella diffida, la docente non ha approvato in sede collegiale la “Banca ore”, modalità comunque non prevista nel CCNL e quindi illegittima.
Bisogna specificare che gli organi collegiali, sia il Collegio docenti che il Consiglio di Istituto, non possono aumentare l’orario di servizio settimanale previsto dal CCNL scuola, prevedendo per esempio il recupero orario di giornate scolastiche in altre settimane, creando una violazione dell’art.28 del CCNL scuola. Recuperare nelle settimane successive, una riduzione oraria decisa unilateralmente dall’Amministrazione, non è da considerarsi un atto legittimo e dovrebbe essere evitato.
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