Un Ds di una scuola della provincia di Vicenza, convoca una professoressa nel pieno mese di luglio, la invita, e all’occorrenza la diffida, a prendere immediatamente servizio, imponendole un orario settimanale di 18 ore. Inoltre il Ds cosi chiude la sua richiesta scritta: “La preavverto che in difetto riterrò la Sua assenza ingiustificata con ogni ulteriore conseguenza. Tanto dovevo.” In quello che sembra essere un vero e proprio ordine di servizio, il Preside di questa scuola della provincia di Vicenza, stabilisce che la professoressa dovrà svolgere i corsi IDEI ( interventi didattici, educativi e integrativi), si presume gratuitamente, per 4 ore al giorno dal lunedì al giovedì, e per 2 ore il venerdì. In questo ordine di servizio, lo stesso DS, conclude con un prospetto tabellare di orario di servizio settimanale, dove sembrerebbe che la docente abbia concesso il sabato libero. Per quanto attiene le ferie, la professoressa ha avuto concesso tutto il mese di agosto. La richiesta del DS sembra essere al quanto strana, antisindacale e persino illegittima. Infatti arriva, come tutta risposta, un’articolata diffida dallo Snals di Agrigento, provincia in cui sta, attualmente, risiedendo la professoressa urgentemente convocata a risalire a Schio.
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In tale diffida si ricorda al DS, che ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. n. 294 del 16/04/1994 “Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”. Si ricorda inoltre, che il personale docente nei mesi di luglio ed agosto non è tenuto ad alcuna prestazione, ad eccezione degli esami di Stato e degli scrutini supplementari per la verifica del recupero dei debiti, nonché a riunioni di Collegio docenti e Consigli di classe, ma solo se programmate, cioè comprese nel piano approvato dal Collegio dei docenti a inizio d’anno, e nella quantità fissata dall’art. 29 del CCNL del 29/11/2007. Nella diffida del prof. Angelo Amato dello Snals di Agrigento, si specifica anche che il DS non ha il potere di imporre in nessun modo ad un docente l’obbligo di tenere i corsi di recupero perché, trattandosi di attività aggiuntiva, può solo richiedere la disponibilità e, solo se acquisita, successivamente conferire l’incarico.
Infine nella diffida si stigmatizza il comportamento del DS,definendolo oltre che illegittimo e antisindacale, spiegando che si configura come una ritorsione nei riguardi di una docente che, usufruendo di congedi e permessi previsti dalle normative in vigore, è stata assente per tutto l’anno scolastico.
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