Troppo spesso nelle scuole vengono impartiti ordini di servizio verbali e poco chiari, vediamo di approfondire questo argomento sugli ordini di servizio.
L’ordine di servizio deve essere scritto e firmato
Gli ordini di servizio, soprattutto se dubbi nella loro legittimità, vanno richiesti in formato scritto e firmati dal Dirigente scolastico. A tal proposito si ricorda che l’art.9, comma 2, del DPR 62 del 16 aprile 2013 dispone la tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.
Quando per esempio a un docente di sostegno viene ordinato di fare la supplenza in altra classe nonostante la presenza dell’alunno disabile, si tratta di una disposizione illegittima che non dovrebbe essere fatta a voce, ma messa in formato scritto con numero di protocollo e firma del capo di Istituto.
Atto di rimostranza se l’ordine di servizio è di dubbia liceità
Se il docente è convinto dell’illegittimità della circolare del Dirigente scolastico, potrebbe scrivere e far protocollare immediatamente un atto di rimostranza a propria tutela.
Fare atto di rimostranza e poi comunque eseguire l’ordine di servizio, per evitare sanzioni disciplinari disposte dal dirigente scolastico ai danni dell’insegnante, è un ottimo modo per declinare le proprie responsabilità.
Si tratta in buona sostanza di tutelare se stessi dalle conseguenze che potrebbero derivare dalla esecuzione di un ordine di servizio illegittimo.
Per esempio nel caso di un ordine di servizio, in cui si richiedesse di svolgere una supplenza accorpando due o più classi, magari non rispettando nemmeno il distanziamento anti Covid, il docente potrebbe fare un atto di rimostranza ai sensi dell’art. 17 DPR n. 3 del 10 gennaio 1957.
Attenzione alle firme illegittime dei collaboratori del DS
I collaboratori dei Dirigenti scolastici possono essere delegati ad alcuni compiti e tali deleghe devono essere pubbliche e a conoscenza di tutti i docenti della scuola. Esistono alcuni compiti del Dirigente scolastico che non sono delegabili, quindi è impossibile considerare legittima la firma del collaboratore del DS. Per esempio la contrattazione di Istituto non può essere portata avanti da un collaboratore del DS con delega, i pagamenti e l’informazione sindacale non è delegabile.
Gli ordini di servizio fatti ai docenti non sono delegabili se non in casi di assoluta eccezionalità. Per cui è sempre bene fare attenzione anche alla forma di certi ordini di servizio oltre che al merito della richiesta.