Una delle pratiche illegittime, che in questi ultimi tempi sta diventando molto diffusa, è quella di sostituire i docenti assenti con gli insegnanti curricolari che svolgono lezione in compresenza con i docenti di sostegno. In buona sostanza una classe in cui c’è l’alunno disabile viene lasciata al solo docente di sostegno e il docente della disciplina, viene dirottato in altra classe, “senza alcun ordine di servizio”, a coprire l’assenza di un docente.
L’orario di servizio settimanale di insegnamento di un docente, è regolato per via contrattuale e il numero delle ore da svolgere settimanalmente è specificato, già ad inizio anno scolastico, dal dirigente scolastico. Si tratta di un orario ben definito, dove l’insegnante sa in quali ore e in quali giorni deve svolgere il suo insegnamento e in quali classi lo deve fare. Nei casi di classi con alunni disabili, esiste anche la compresenza fra docente curricolare e docente di sostegno, la presenza dei due docenti è di fondamentale importanza per garantire, una corretta vigilanza, una corretta azione didattica e anche il rispetto della legge 104/92 e del diritto allo studio.
Quindi il docente curricolare che ha un preciso orario di servizio settimanale, deve svolgere il suo servizio nelle classi di sua competenza e indicate nell’orario scolastico. In alcun modo dovrebbe fare supplenza in altre classi, lasciando la responsabilità della vigilanza al solo docente di sostegno. La procedura di dirottare il docente curriciolare in altra classe e lasciare da solo il docente di sostegno a governare l’intero gruppo classe compreso l’alunno con disabilità, è una procedura illegittima.
Questa procedura illegittima è molto diffusa nelle scuole, per coprire, senza aggravi di spesa, le classi in cui è assente qualche docente. A volte la richiesta di questa tipologia di supplenza, viene richiesta per le vie brevi attraverso una comunicazione whatsapp.
La comunicazione tramite whatsapp di un ordine di servizio è totalmente sbagliata, perché non può avere valore di ufficialità. La responsabilità di questa tipologia di richiesta per coprire l’assenza di un docente dovrebbe essere protocollata ed emanata in modo ufficiale, in modo che risulti un vero e proprio ordine di servizio del dirigente scolastico. Il docente curricolare, per evitare la continuità di certe procedure e per evitare quindi di perdere ore di lezione nelle proprie classi, dovrebbe rifiutarsi di fare la supplenza nei termini suddetti, richiedendo ordine di servizio scritto.
Ricordiamo che il collaboratore del ds non ha alcun potere di firma e non può fare ordini di servizio ufficiali, potrebbe chiedere il favore o l’aiuto volontario di coprire le assenze dei colleghi, ma certamente non può imporre un obbligo a svolgere la suddetta supplenza. Se poi il collaboratore del ds minacciasse sanzioni disciplinari da parte del dirigente scolastico in caso di rifiuto di svolgere la supplenza in altra classe mentre in orario si dovrebbe svolgere l’ora di lezione nella propria classe, sarebbe un atteggiamento deprecabile dalle conseguenze gravi dal punto di vista dell’illegalità oltre che dell’illegittimità.
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