Alcuni docenti si lamentano rispetto all’utilizzo delle ore a disposizione per il completamento dell’orario cattedra. Cosa dice la normativa al riguardo?
La docente X dell’Istituto di Istruzione Superiore Y, viene spesso utilizzata, nelle sue tre ore a disposizione, sempre all’interno della stessa struttura scolastica ma in un altro indirizzo d’istruzione. La docente X è titolare di scuola nel Liceo scientifico dell’Istituto Y e viene impiegata puntualmente, nel suo orario di servizio e quando è a disposizione, nell’Istituto Tecnico industriale dello stesso istituto che però ha codice meccanografico differente da quello del Liceo scientifico.
Bisogna premettere che nel comma 6 dell’art.28 del CCNL scuola è scritto che negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell’orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, nonché mediante l’utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche.
Per quanto riguarda gli interventi didattici ed educativi integrativi, al comma 2 dell’art. 28, si puntualizza che la flessibilità oraria è applicabile tenendo conto della disciplina contrattuale.
Al momento sia per la normativa contrattuale e per gli organici dell’autonomia, il docente X titolare al Liceo e non al Tecnico, ha l’obbligo a completare, anche per le sole ore a disposizione nelle classi collaterali dello stesso Liceo. Però è necessario sottolineare che a partire dall’anno scolastico 2017/2018 con l’introduzione stabile dell’organico unico dell’autonomia, ai sensi del comma 63 della legge 107/2015, l’amministrazione intende procedere per il prossimo organico di diritto all’unificazione di tutti i pezzi, sezioni staccate in comuni diversi comprese, così come da anni è per gli Ata, infanzia e primaria.
Inoltre è utile ricordare che le ore a disposizione del docente di norma non dovrebbero essere utilizzate per svolgere le supplenze dei colleghi assenti, ma piuttosto come previsto dal comma 6 dell’art.28 del contratto, dovrebbero essere utilizzate per progetti didattici e integrativi deliberati dagli organi collegiali nel Ptof e svolgibili anche nelle ore pomeridiane.
È utile sapere che tutti i docenti, compresi quelli che lavorano sul potenziamento, ai sensi del comma 4 art.28 del CCNL scuola, hanno diritto ad avere un piano di impegni ed un conseguente orario di servizio stabile, non modificabile dal Ds secondo i suoi bisogni.
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