Il Regolamento delle Supplenze D.M. 131 DEL 13.06.2007 che per quasi 15 anni ha tutelato i diritti dei supplenti è stato soppiantato dalla modifica che l’OM. 60 del 10.07.20 ha apportato al regolamento delle supplenze.
L’invito da rivolgere al Ministro è lo stralcio dell’attribuzione delle ore residue ai Docenti a tempo indeterminato.
Due gli assunti alla base di tale richiesta:
consentire ai giovani che sono inseriti in graduatoria provinciale o d’istituto di poter prestare servizio e maturare punteggio, altrimenti condannati all’inerzia perpetua;
impedire ai Docenti a tempo indeterminato, per i quali le 18 ore di cattedra dovrebbero essere più che sufficienti a espletare la loro professione dignitosamente, la depredazione della possibilità ai più giovani e il furto, spesso avallato e per inerzia e per ignavia dai capi, di ore in compresenza non svolte.
Il curricolo dei Licei Linguistici prevede che per ogni classe, relativamente alle lingue straniere impartite, 1 delle 3 ore per il biennio e 1 delle 4 ore per il triennio debbano essere svolte in compresenza col lettore (o conversatore di lingua).
Secondo la norma, Compresenza vuol dire Docente titolare di quella classe di concorso perché laureato + Docente conversatore di quella classe perché diplomato all’estero. Poiché differenti sono i ruoli giuridici assegnati alle due figure, entrambe debbono essere presenti durante le ore di compresenza.
Accade spesso, tuttavia, che i Docenti titolari (quei “laureati” di cui sopra), non solo non svolgono l’ora di compresenza, ma aggiungono al loro quadro orario anche le ore in eccesso (aggiuntive) nella Scuola di appartenenza arrecando non solo un danno ai giovani che mai potranno aspirare ad una supplenza, ma anche danno erariale.
Comodo, no???
Lettera firmata