Quando si parla di ore aggiuntive di insegnamento e diverso dal parlare di ore eccedenti per la supplenza del docente assente o le ore eccedenti l’orario cattedra per l’intero anno scolastico. Vediamo di capire qual è la differenza fra ore aggiuntive e ore eccedenti dell’art.30 del CCNL scuola 2006/2009.
Con il fondo di Istituto, ai sensi dell’art.88 del CCNL scuola, vengono retribuite le attività aggiuntive di insegnamento. Esse consistono nello svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa, con esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento di sostituzione dei docenti assenti, le ore di approfondimento negli istituti professionali, le attività complementari di educazione fisica.
Per tali attività aggiuntive di insegnamento, escluse quelle sopra elencate, spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5 allegata al CCNL scuola 2006/2009.
Nella suddetta Tabella 5 sono previste € 35,00 per compensare le ore aggiuntive di insegnamento, € 17,50 per le ore aggiuntive non di insegnamento e € 50 per le ore aggiuntive per i corsi recupero per gli studenti che hanno un debito scolastico e quindi una sospensione del giudizio.
La sostituzione dei docenti assenti per la scuola dell’infanzia viene retribuita 1/90 della retribuzione iniziale, per la scuola primaria 1/87 della retribuzione iniziale, per la scuola secondaria 1/65 della retribuzione iniziale, con retribuzioni lorde che vanno da circa 17 euro dell’infanzia a 25 della secondaria.
Per quanto riguarda l’approfondimento negli istituti professionali e le attività complementari di educazione fisica la retribuzione è 1/78 dello stipendio tabellare in godimento, quindi relativo alla fascia o classe stipendiale.
Oltre le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti esistono le ore eccedenti che costituiscono, per l’intero anno scolastico, una cattedra con un numero di ore maggiore di quelle obbligatorie previste ai sensi dell’art.28 del CCNL scuola.
Se per esempio un docente della scuola secondaria di secondo grado avesse una cattedra di 20 ore settimanali, tale cattedra eccederebbe di 2 ore l’orario obbligatorio delle canoniche 18 ore alla settimana. Queste due ore eccedenti verrebbero pagate dal Tesoro e non con il fondo di Istituto.
Questo tipo di ore eccedenti viene pagato 1/18 dello stipendio tabellare in godimento inclusa l’indennità integrativa speciale con una retribuzione lorda mensile che varia da 90 a 140 euro per ogni ora eccedente.
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