Personale

Ore aggiuntive, per l’ARAN il DSGA non ha diritto al recupero delle ore prestate oltre le 36 settimanali: le prime reazioni

Sta facendo discutere un recente parere ARAN espresso in risposta a specifica istanza di un’istituzione scolastica, riguardante il lavoro straordinario prestato dal DSGA.

In particolare, la scuola in questione ha posto il seguente quesito: “In considerazione dell’indennità di direzione percepita dal DSGA, lo stesso ha il dovere di effettuare rientri pomeridiani aggiuntivi all’orario settimanale delle 36 ore? Se il DSGA effettua ore aggiuntive rispetto alle 36 settimanali, ha diritto al recupero delle stesse? Il DSGA ha diritto a rifiutare di effettuare le ore aggiuntive ritenendo obbligatorio solo l’orario di 36 ore settimanali?

La risposta dell’ARAN

L’ARAN ha inviato la seguente risposta che ha sollevato molti dubbi e perplessità:

Nel merito della problematica esposta, si rileva che gli incarichi di elevata qualificazione comportano lo svolgimento di una attività lavorativa caratterizzata da un elevato grado di responsabilità ed autonomia gestionale, da effettuare nell’ambito di direttive di massima e degli obiettivi assegnati, quali ad es. il sovrintendere ai servizi generali ed amministrativi; curare l’organizzazione dei servizi generali amministrativo-contabili con funzioni di coordinamento e verifica dei risultati rispetto agli obiettivi assegnati al personale ATA posto alle sue dirette dipendenze, ecc..

L’incarico di DSGA, è remunerato con lo stipendio tabellare, cui si aggiunge l’indennità di direzione che si compone di una parte fissa e di una parte variabile, i cui importi minimi sono indicati nella tabella di cui all’Allegato C del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024. L’indennità di parte variabile continua ad essere finanziata con le risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa ed assorbe qualsiasi compenso per prestazioni eccedenti. (cf. art. 56 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024). Infatti, il comma 4 del su citato articolo conferma che ai titolari di incarico di DSGA possono essere corrisposti esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati – ivi incluso il MIM – da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo per il miglioramento l’offerta formativa.

Tanto premesso, il conferimento di un incarico comporta che rientra nei doveri del titolare di detto incarico effettuare tutte le attività necessarie per l’espletamento dello stesso, di cui ha diretta responsabilità, anche se questo comportasse la necessità di trattenersi oltre l’orario ordinario di lavoro.

Per quanto attiene alla remunerazione di eventuali ore aggiuntive, la norma contrattuale non lascia dubbi in merito al fatto che laddove la durata della prestazione del DSGA ecceda l’orario ordinario settimanale per esigenze di servizio legate all’espeltamento dell’incaric, non si dà adito alla remunerazione delle ore eccedenti l’orario di lavoro.

Ne consegue che l’impossibilità di riconoscere il pagamento della prestazione aggiuntiva (lavoro straordinario) al DSGA – in quanto inclusa nell’onnicomprensività dell’indennità dallo stesso percepita – fa venir meno anche la possibilità di richiedere una misura alternativa al pagamento.

Tale situazione, del resto, non è foriera di novità per il personale con incarico di DSGA disciplinato dal vigente contratto Istruzione e Ricerca, ma è in linea ed è conforme alla previgente disciplina del DSGA.

Il commento dell’ANQUAP

Immediata è stata la reazione dell’ANQUA, che ha così espresso la propria contrarietà a quanto scritto dall’ARAN:

  • risponde al vero che l’indennità di parte variabile assorbe qualsiasi compenso per prestazioni eccedenti ma questo non vuol dire che la stessa assume le caratteristiche dell’omnicomprensività, tant’è vero che nello stesso art. 56 al comma 4 CCNL 18/1/2024 sono indicati i compensi che possono essere corrisposti per prestazioni aggiuntive. La norma “sull’assorbimento” è platealmente in danno dei Direttori SGA e andrebbe rimossa urgentemente, stante l’inadeguatezza degli importi stabiliti (l’incremento definito con il CCNI del 26/9/2024 è, a dir poco, irrisorio) anche rispetto alle entità di altri Comparti e di altre sezioni dello stesso Comparto;
  • si dimentica totalmente che il Direttore SGA ha lo stesso orario di lavoro di tutto il personale ATA, fissato in 36 ore settimanali, che le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo devono essere autorizzate e se non remunerate scatta il diritto al recupero di tali ore in forma compensativa. Quanto precede è puntualmente previsto dagli artt. 51 e 54 del CCNL 29/11/2007, ancora vigenti. Ne consegue che le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, previamente autorizzate, se non pagate sono soggette a riposi compensativi (orari e giornalieri). Se fosse corretta l’interpretazione dell’ARAN (e non lo è) il DSGA per svolgere tutte le attività necessarie per l’espletamento dell’incarico (“maledetto incarico non presente nella previgente disciplina) dovrebbe lavorare senza limiti orari: una condizione impossibile sul piano fattuale e soprattutto in punto di diritto. Se si vuole un DSGA senza limiti orari lo si deve inquadrare come Dirigente e trattare di conseguenza. Da sottolineare, inoltre, che ai DSGA si applica per intero la disciplina di cui agli artt. 63, 64, 65 e 66 del CCNL 18/1/2024.

La reazione della FLC CGIL

Secondo il Sindacato, si tratta di un orientamento errato per le seguenti ragioni.

L’accesso al fondo di istituto (FIS) del DSGA per particolari riconoscimenti del suo lavoro è regolato dalla sequenza contrattuale del 25 giugno 2008 in base a due parametri determinati in sede di contrattazione nazionale (l’indennità di parte variabile). I parametri per calcolarla sono:

  1. la tipologia di scuola: agrari, convitti, istituti verticalizzati, istituti di secondo grado con laboratori/reparti di lavorazione, licei e altri tipi di scuole
  2. il numero totale degli addetti (docenti/ata) in organico di diritto.

Tale scelta rappresenta ancora oggi pietra miliare tanto che l’art 56 del CCNL 2019-2021 al comma 1 specifica che “L’indennità di parte variabile continua ad essere finanziata con le risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa ed assorbe qualsiasi compenso per prestazioni eccedenti. “

Nulla e nessuno, tuttavia, può mettere in discussione la possibilità che il DSGA, come qualsiasi altro lavoratore, possa svolgere prestazioni aggiuntive oltre le 36 ore settimanali. L’eccedenza oraria nel lavoro ordinario il DSGA la recupera, ottenendo così una sorta di flessibilità organizzativa del suo lavoro.

Sono invece da retribuire attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati – ivi incluso il MIM – che invece non possono né devono essere a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo per il miglioramento l’offerta formativa.

Non va dimenticato, infatti, che il Fis è un istituto contrattuale e viene finanziato esclusivamente dal Ccnl. Mentre la scuola, per il miglioramento dell’offerta formativa, dispone di finanziamenti ben più consistenti che provengono da fonti diverse. In questi casi il Ccnl non impedisce al Dsga il giusto riconoscimento per l’impiego della propria professionalità in progetti finanziati da altri Enti privati o pubblici”.

L’opinione della UIL Scuola

Anche la UIL Scuola si è espressa in merito.

La questione delle ore aggiuntive per i funzionari E.Q. (ex DSGA) non può essere affrontata con un’interpretazione unilaterale da parte dell’ARAN, che impone il divieto sia al pagamento che al recupero compensativo delle stesse.

Il CCNL, se da un lato prevede che l’attribuzione dell’indennità di parte variabile “assorbe qualsiasi compenso per prestazioni eccedenti” (Art. 56 comma 1 CCNL 19/21), dall’altro non pone nessun divieto esplicito al recupero delle ore aggiuntive effettuate e preventivamente autorizzate dal dirigente scolastico.

Lo stesso parere fornito dall’ARAN testualmente recita ”… ne consegue che l’impossibilità di riconoscere il pagamento della prestazione aggiuntiva (lavoro straordinario) al DSGA – in quanto inclusa nell’onnicomprensività dell’indennità dallo stesso percepita – fa venir meno anche la possibilità di richiedere una misura alternativa”…

Mentre il divieto di pagamento è chiaramente previsto nel testo contrattuale, la possibilità di non poter fruire del riposo compensativo rappresenta, invece, una deduzione ARAN non prevista dal contratto di lavoro.

A nostro avviso, la possibilità del recupero compensativo resta un diritto di tutto il personale ATA compresi gli ex DSGA. Contrariamente ci troveremmo in presenza di un funzionario E.Q. a cui vengono richieste prestazioni lavorative che eccedono l’orario d’obbligo ma a costo zero.”

Lara La Gatta

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