Home Ordinamento scolastico Ore da 50 minuti: c’è obbligo di recupero?

Ore da 50 minuti: c’è obbligo di recupero?

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Una recente quanto discutibile iniziativa dell’Ufficio Scolastico di Pescara, ripropone l’annosa questione dell’eventuale obbligo di recupero per la riduzione dell’ora di lezione.

L’Ufficio Scolastico di Chieti-Pescara in questi giorni ha avviato decine di procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti di un Liceo locale, contestando di non aver “recuperato” la riduzione dell’ora di lezione negli ultimi dieci anni.

Pur trattandosi di una questione da tempo chiarita, appare opportuno ritornare sull’argomento, magari a beneficio dei docenti più giovani.

La riduzione oraria per motivi di forza maggiore

Può accadere (soprattutto in aree caratterizzate da un alto indice di pendolarità) che sia impossibile conciliare gli orari scolastici con quelli dei trasporti, per cui – di fronte ad un quadro orario di trenta o più ore settimanali – ci si trovi  costretti ad accorciare di qualche minuto l’ora di lezione, in modo da consentire agli studenti di prendere l’autobus per far ritorno a casa.

In questo caso, è stato da tempo chiarito che non sussiste alcun obbligo di recupero delle frazioni orarie mancanti.

Dispongono in maniera univoca in questo senso  le Circolari Ministeriali n. 243 del 1979 e n. 192 del 1980.

Pur trattandosi di circolari un po’ datate, sono espressamente richiamate dal CCNL di comparto 2006/2009 all’art. 28, comma 8, per cui è da ritenersi che siano pienamente vigenti.

La riduzione oraria per motivi didattici

Anche questa fattispecie è disciplinata dall’art. 28 del CCNL di comparto 2006/2009, che, al comma 7, dispone che “qualunque riduzione dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio docenti”.

Potrebbe ad esempio accadere che si ritenga più opportuno stabilire una diversa durata della lezione (per esempio, stabilire che sia più utile didatticamente prevedere per le lezioni di lingua straniera una durata di 90 minuti).

In questo caso, occorrerà considerare l’intero monte ore settimanale (o plurisettimanale), per consentire il rispetto del curriculo annuale di ciascun allievo.

Chi è tenuto al recupero?

Com’è noto, è previsto un curricolo per ogni corso o indirizzo, suddiviso nelle varie annualità, con possibilità per le istituzioni scolastiche di adottare forme flessibili, nel rispetto del monte ore.

In questo caso, la riduzione della durata oraria non determinata da cause di forza maggiore comporta il suo recupero sia per i professori, sia per gli alunni.

Una prassi discutibile

L’autonomia delle istituzioni scolastiche ha visto un proliferare di situazioni nelle quali – magari per consentire la “settimana corta”- si procede alla riduzione dell’ora di lezione, prevedendo il recupero solo per i docenti, in molti casi utilizzati per fare supplenze a costo zero.

Tale prassi è sicuramente contraria alla norma.

Come si ricordava, infatti, la scuola deve prevedere un impegno orario per allievo, pari a quello previsto nel curriculo.

Per cui, anche una riduzione oraria di appena cinque minuti, in sei giorni (con sei ore giornaliere) si traduce in tre ore settimanali (per alunno) da recuperare.

Ovviamente, se la riduzione è di dieci minuti, occorrerà recuperare sei ore a settimana (in pratica, un altro giorno di scuola).

Poiché per convenzione l’anno scolastico comprende 33 settimane, in questi casi gli alunni dovrebbero recuperare ben 33 giorni (dunque oltre un mese, senza considerare domeniche e giorni festivi).

La delibera per la riduzione dell’ora di lezione

Il CCNL distingue l’ipotesi della riduzione oraria per cause di forza maggiore da quella per motivi didattici, stabilendo opportunamente che la riduzione oraria per motivi di forza maggiore sia deliberata dal Consiglio d’istituto, mentre quella per motivi didattici deve essere decisa dal collegio docenti.

In questo caso, il recupero dovrà comunque avvenire “nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica”. 

E’ pertanto da escludere che il recupero possa riguardare solo i docenti e tanto più che il recupero possa essere effettuato utilizzando i docenti per fare supplenze, in quanto occorrerà adeguatamente programmare tali attività didattiche, auspicabilmente unitamente alla delibera che dispone la riduzione “dell’unità oraria di lezione”, prevedendo analogo recupero per gli studenti.