In un Istituto Tecnico Economico della Calabria, il Dirigente Scolastico, durante la seduta dei Consigli di classe del 26 marzo 2018, avrebbe riferito ai docenti: ”Gli studenti delle quinte classi che non abbiano certificata la regolare frequenza delle 400 ore di Alternanza Scuola Lavoro svolte nell’ultimo triennio, non saranno ammessi all’esame di Stato 2017/2018”.
LE DISPOSIZIONI DI LEGGE SU AMMISSIONE ESAME DI STATO 2017/2018 E ORE DI ASL
È importante specificare che l’art.13 comma 2 del D.lgs. n.62/2017 in cui è specificato che l’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato anche dopo avere riscontrato l’effettivo svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso, sarà applicato a partire dall’anno scolastico 2018/2019.
Tanto basta per potere affermare che le disposizioni legislative attualmente in vigore, impedirebbero, contrariamente a quanto affermato dal DS del succitato Istituto Tecnico Economico della Calabria, la non ammissione all’esame di Stato 2017/2018 di uno studente che non fosse in regola con lo svolgimento delle ore di Alternanza Scuola-Lavoro. In buona sostanza nei prossimi scrutini di giugno 2018 gli studenti che non fossero in regola con la frequenza delle 400 ore o almeno dei ¾ delle stesse (ovvero almeno 300 ore di ASL in un triennio), dovrebbero comunque essere ammessi senza problemi all’esame di stato 2017/2018.
Solo a partire dal 2018/2019 sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che avranno regolarmente svolto l’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso.