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Ore di buco scuola, è previsto un compenso aggiuntivo?

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Una nostra lettrice della provincia di Matera, ci pone un quesito: “Gentile redazione, la mia cattedra è di 18 ore settimanali, ma nella pratica ne faccio 23. infatti, nel corso della settimana ho 4 ore di buco. E’ possibile chiedere una retribuzione aggiuntiva per queste 4 ore buca?” Proviamo a rispondere.

Nel caso di attività utili alla scuola

La risposta alla nostra lettrice in realtà è semplice: se il PTOF o altre attività deliberate dal Collegio, prevedono di utilizzare le ore di buco degli insegnanti per svolgere – su incarico del Collegio – attività di documentazione, studio o ricerca di interesse collettivo da mettere a disposizione dei colleghi, allora in questo caso è possibile attribuire un compenso all’insegnante, riporta anche Uil Scuola. Compenso da definire in sede di contrattazione di istituto.

Nessun compenso aggiuntivo se non è prevista un’attività

Diverso il discorso nel caso in cui l’insegnante durante le ore di buco a scuola non svolge alcuna attività. In questo caso, non esiste la possibilità di chiedere un compenso aggiuntivo, dato che tale “buco” non viene sfruttato per delle attività aggiuntive.

Chi redige l’orario settimanale?

In proposito alle ore di buco, sono molti gli insegnanti che lamentano degli orari di servizio molto penalizzanti.

Ma chi redige l’orario settimanale? La responsabilità di redigere l’orario scolastico e di conseguenza anche l’orario settimanale di servizio dei docenti, è del dirigente scolastico, che però deve seguire le indicazioni del Testo Unico sulla scuola, attualmente vigente, che pone delle chiare ed evidenti limitazioni del capo d’Istituto, sulla questione della composizione dell’orario scolastico.

Il dirigente scolastico, infatti, ai sensi dell’art.25 comma 2 del d.lgs. 165/2001, assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. A proposito di rispetto delle competenze degli organi collegiali, al Collegio dei docenti spetta, ai sensi dell’art. 7 lettere (b) e (d) del Testo Unico della scuola, il diritto di “formulare proposte per l’orario delle lezioni e lo svolgimento delle altre attività scolastiche tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto.”

 

Fabrizio De Angelis

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