Le attività aggiuntive e le ore eccedenti d’insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, attualmente vigenti. Cerchiamo di capire qual è la normativa.
Le ore eccedenti l’orario cattedra, sono quelle ore derivanti dagli spezzoni inferiori o uguali a 6, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario e che non derivano dalla frantumazione di posti o cattedre.
Tali ore dovranno essere assegnate dal Ds, in primis al personale supplente inserito nelle graduatorie d’Istituto che ha diritto al completamento dell’orario cattedra.
Nel caso un docente precario sia stato costretto, in mancanza di cattedre intere, a scegliere uno spezzone orario dalle graduatorie ad esaurimento provinciali, questo docente avrà diritto, se inserito nelle graduatorie di Istituto della scuola in cui ci sono ore eccedenti della sua classe di concorso, a completare l’orario cattedra senza superare le 18 ore, con le suddette ore eccedenti.
Se nessun docente a tempo determinato, presente nelle graduatorie d’Istituto ha diritto al completamento orario o, avendone diritto, non volesse completare, si passa ai docenti titolari della scuola e della medesima classe di concorso dello spezzone con ore a disposizione, poi agli altri insegnanti con contratto a tempo indeterminato con orario completo, poi ai docenti della scuola con contratto a tempo determinato e con orario completo. In ogni caso il docente che assume lo spezzone non potrà in ogni caso superare il limite massimo delle 24 ore di lezione settimanali.
In alcun modo le ore eccedenti possono essere assorbite dal potenziamento, mentre è possibile che un docente su potenziamento possa avere assegnate, oltre le 18 ore delle ore eccedenti fino ad un massimo di 6 ore per un totale di 24 ore settimanali di insegnamento.
Il pagamento delle ore eccedenti viene fatto sulla base di 1/18 dello stipendio tabellare in godimento inclusa l’indennità integrativa speciale con una retribuzione lorda mensile che varia da 90 a 140 euro per ogni ora eccedente.
Le attività aggiuntive consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali all’insegnamento. Le attività aggiuntive, a qualunque titolo prestate, sono deliberate dal collegio dei docenti nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili in coerenza con il piano dell’offerta formativa.
Con il fondo di Istituto, ai sensi dell’art.88 del CCNL scuola, vengono retribuite le attività aggiuntive di insegnamento. Esse consistono nello svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa.
Per tali attività aggiuntive di insegnamento, escluse le ore di supplenza per sostituire i docenti, le ore di approfondimento negli istituti professionali e le attività complementari di educazione fisica, spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5 allegata al CCNL scuola 2006/2009.
Nella suddetta Tabella 5 sono previste € 35,00 per compensare le ore aggiuntive di insegnamento, € 17,50 per le ore aggiuntive non di insegnamento e € 50 per le ore aggiuntive per i corsi recupero per gli studenti che hanno un debito scolastico e quindi una sospensione del giudizio.
La sostituzione dei docenti assenti per la scuola dell’infanzia viene retribuita 1/90 della retribuzione iniziale, per la scuola primaria 1/87 della retribuzione iniziale, per la scuola secondaria 1/65 della retribuzione iniziale, con retribuzioni lorde che vanno da circa 17 euro dell’infanzia a 25 della secondaria.
Per quanto riguarda l’approfondimento negli istituti professionali e le attività complementari di educazione fisica la retribuzione è 1/78 dello stipendio tabellare in godimento, quindi relativo alla fascia o classe stipendiale.
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