Categorie: Generico

Ore eccedenti e precari, la nota contraddice il contratto

La nota ministeriale è del 25 giugno (Prot. n. 1383/DIP/UO4). Il dispositivo prevede che i docenti di lingua che perdono ore debbano necessariamente completare con ore residue. Fin qui tutto normale.
Il problema viene dopo: "Successivamente" recita il provvedimento "le ore ancora disponibili potranno essere assegnate come ore aggiuntive di insegnamento in eccedenza all’orario obbligatorio di servizio per un massimo di sei ore settimanali". Infine: "Le disponibilità residuate dopo il completo impiego del personale a tempo indeterminato verranno coperte con la normale procedura di conferimento degli incarichi a tempo determinato ricorrendo, in primo luogo, alla stipula di contratti conferiti in base alla graduatoria permanente provinciale".
Insomma, prima si completano le cattedre che hanno subito riduzioni di orario e poi, con ciò che rimane, si assegnano ore oltre le 18 e fino alle 24 settimanali ai docenti di ruolo. Infine, se rimane qualcosa, scattano gli incarichi di supplenza. Il contratto sulle utilizzazioni dice, invece, che gli incarichi di supplenza annuale e temporanea fino al termine delle attività didattiche devono essere conferiti prima di assegnare le ore eccedenti  ai docenti di ruolo (art.6).
E ad aumentare la confusione interviene anche la bozza di circolare sugli organici che, a proposito dell’utilizzo dei docenti di lingua, fa espresso riferimento all’articolo 6 del contratto.
E’ ragionevole ritenere che la circolare sugli organici dovrebbe prevalere sulla nota del 25 giugno.
La circolare, infatti, potrebbe addirittura configurarsi alla stregua di un atto normativo di natura regolamentare. A differenza, invece, della nota che si colloca ad un gradino più basso nella gerarchia delle fonti. In altre parole, la nota è una sorta di parere: la circolare, invece, è un atto normativo vero e proprio. Resta il fatto, però, che fino ad ora, la circolare sugli organici non è ancora stata emanata. E nel frattempo l’incertezza resta. In ogni caso, la norma pattizia deroga la norma di legge. E ciò dovrebbe confortare una eventuale ipotesi di decadenza della nota ministeriale in sede di attuazione. Ma si tratta pur sempre di un’ipotesi.

Per visionare alcuni stralci dei testi normativi a confronto, consulta la Tabella presente in "Ulteriori approfondimenti".

Adalberto Reggiani

Articoli recenti

L’erede al trono di Norvegia arrestato per stupro: né patriarca né straniero

Se il patriarcato non c’entra, ma c’entra il fenomeno degli stranieri che stanno arrivando in…

19/11/2024

Assenze del docente cavallo con il fine settimana, cosa c’è da sapere e vediamo quando la domenica va computata e quando invece no

Un nostro affezionato lettore, docente in un Istituto Comprensivo in cui vige la settimana corta,…

19/11/2024

Censure scuola, in Florida i genitori fanno rimuovere i libri: in tre anni banditi 4.561 testi come “Arancia Meccanica” e “1984”

Ancora censure nelle scuole degli Stati Uniti : in Florida sono tantissimi i libri che…

19/11/2024

Concorso docenti 2024, bando e requisiti per partecipare

Ormai manca poco all'attesissima pubblicazione del prossimo bando del concorso docenti 2024. Come ha già…

19/11/2024

Amici, collaboratrice scolastica del liceo di un allievo scrive Maria De Filippi: “Forse non mi credi, ma ci speravo più di lui”

Nella puntata del daytime di oggi, 19 novembre, del talent show Amici, in onda su…

19/11/2024

In Sicilia edifici vecchi, barriere architettoniche e assenza di mense e palestre: il report della Cgil

La fotografia delle scuole siciliane, che emerge da una ricognizione effettuata dalla Cgil, non è…

19/11/2024