Gli spezzoni orari inferiori o uguali a 6 ore delle scuole secondarie, che non sono stati utilizzati per comporre una cattedra oraria, restano nella disponibilità dei Ds che dovranno assegnarli. Spieghiamo come vengono attribuite le ore eccedenti.
Ecco come si devono assegnare le ore eccedenti
Ecco come dovrà agire il Ds nell’assegnare lo spezzone di orario uguale o inferiore a 6 ore, nel caso tale ore non siano state utilizzate dall’Ambito Territoriale Provinciale per costituire una cattedra oraria esterna. Tale assegnazione dovrà essere disposta in coincidenza dell’avvio delle lezioni dell’anno scolastico 2018/2019.
Gli spezzoni inferiori o uguali a 6 ore che non concorrono a costituire cattedre o posti orario e che non derivano dalla frantumazione di posti o cattedre, dovranno essere assegnate dal Ds, in primis al personale supplente inserito nelle graduatorie d’Istituto che ha diritto al completamento dell’orario cattedra.
Nel caso un docente precario sia stato costretto, in mancanza di cattedre intere, a scegliere uno spezzone orario dalle graduatorie ad esaurimento provinciali, questo docente avrà diritto, se inserito nelle graduatorie di Istituto della scuola in cui ci sono ore eccedenti della sua classe di concorso, a completare l’orario cattedra senza superare le 18 ore, con le suddette ore eccedenti.
Se nessun docente a tempo determinato, presente nelle graduatorie d’Istituto ha diritto al completamento orario o, avendone diritto, non volesse completare, si passa ai docenti titolari della scuola e della medesima classe di concorso dello spezzone con ore a disposizione, poi agli altri insegnanti con contratto a tempo indeterminato con orario completo, poi ai docenti della scuola con contratto a tempo determinato e con orario completo. In ogni caso il docente che assume lo spezzone non potrà in ogni caso superare il limite massimo delle 24 ore di lezione settimanali.
Le ore eccedenti non vengono assorbite dal potenziamento
Alcuni Uffici scolastici provinciali chiedono, ai Ds che si trovino con uno spezzone pari o inferiore a 6 ore di una classe di concorso in cui c’è anche un posto di potenziamento, di assegnare lo spezzone orario al docente di potenziamento costituendo una cattedra mista fatta di ore curriculari e di ore di potenziamento. Così facendo le ore dello spezzone non potrebbero servire a completare la cattedra di un docente precario o a dare ore eccedenti alle 18.
Questa prassi è illegittima perché modifica l’organico dell’autonomia della scuola, creando anche un disagio agli studenti che si vedono ridotto l’organico già concesso con un artificio contabile.