Il Tribunale di Piacenza interviene sulle ore eccedenti, che con la sentenza del 17 ottobre, numero 201 del 2017, ha decretato che le ore eccedenti prestate dai docenti di scuola secondaria devono essere retribuite fino al 31 agosto.
Infatti, come riportato da Italia Oggi, le ore eccedenti prestate dagli insegnanti in classi collaterali sono normate dal comma 1 dell’articolo 6 del decreto del presidente della repubblica 209/1987 con il quale si dispone che “al personale docente che presta servizio su cattedra con orario di servizio superiore a 18 ore, ogni ora eccedente le 18 settimanali è compensata ai sensi dell’articolo 88, quarto comma, del decreto del presidente della repubblica 51/05/1974, n. 417 per l’intera durata dell’anno scolastico o della nomina”.
I ricorrenti in questione sono tutti insegnanti con contratto a tempo indeterminato, motivo che ha spinto il giudice a specificare che il termine fissato è il 31 agosto, data del termine ufficiale dell’anno scolastico.
La sentenza di Piacenza quindi va a sottolineare proprio il termine dell’anno scolastico, e quindi non quello delle attività didattiche, come indicato dalla circolare del Ministero dell’Economia del 2016, che invitava le amministrazioni a pagare le ore eccedenti fino al 30 giugno.
I giudici hanno specificato, infatti, che le ore eccedenti fanno parte delle ore ore obbligatorie, che comprendono luglio e agosto, a differenza della circolare MEF che invece, implicitamente, le inserisce in quelle facoltative con termine il 30 giugno
Questa sentenza pone l’accento sulla questione delle cause allo Stato, dato che a seguito delle indicazioni del MEF, moltissime amministrazioni hanno agito in tal senso, ovvero fermando il contatore delle ore eccedenti al 30 giugno, contrariamente a quello che indica da anni la magistratura, come i giudici piacentini.
E a questo punto lo scenario che si apre è quello di un’ondata di cause allo Stato, pari a circa 20 milioni di euro l’anno, destinati appunto al risarcimento di quei docenti che hanno effettuato ore eccedenti oltre il 30 giugno. Senza contare le spese del giudizio di circa 2 mila euro a sentenza vinta dai ricorrenti.
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