Personale

Ore residue minori o uguali a sei, il ds a chi le deve assegnare?

Una domanda molto ricorrente, che merita un’accurata riflessione, è quella riferita all’assegnazione delle ore residue minori o uguali a sei che non sono utili a costituire una cattedra. Chi le deve assegnare? A chi devono essere assegnate?

Nota del MI sulle supplenze

La nota n.25089 del 6 agosto 2021 del Ministero dell’Istruzione, riferita alle istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze dei docenti e del personale Ata per l’anno scolastico 2021/2022, chiarisce, tra le altre cose, come devono essere conferite le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali.

Per la scuola secondaria si specifica che ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza n.60 del 10 luglio 2020, nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico attribuisce, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino a un orario complessivo massimo di ventiquattro ore settimanali, con il consenso degli interessati, le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ai docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina.

Ore che concorrono a formare cattedra

Nell’assegnare le ore di insegnamento inferiore o pari a 6, il dirigente scolastico deve fare attenzione se tali ore non concorrono a costituire cattedre o posti orario, in tal caso devono essere assegnate ai docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina, però se tali ore costituivano cattedra di 18 ore di un titolare interno che ha richiesto riduzione oraria per fruire dei permessi orari della legge 104/92, allora in quel caso, il dirigente scolastico, deve nominare un supplente dalle graduatorie di Istituto.

Lucio Ficara

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