Il rebus degli eventuali recuperi orari da parte dei docenti per la riduzione a 50 minuti delle ore di lezione, sta diventando un tormentone autunnale. Il Ministero dovrebbe chiarire con una nota ad hoc, volta ad uniformare i comportamenti delle varie istituzioni scolastiche.
Bisogna sottolineare che la riduzione oraria dovuta per causa di forza maggiore, come per esempio il problema del pendolarismo legato ai trasporti, oppure per problemi legati all’organizzazione per la riapertura della scuola dopo il blocco causato dal Covid-19, non va recuperata dai docenti.
Appare evidente che se la riduzione oraria delle lezioni non dipende da motivi di natura didattica, allora il docente non è obbligato al recupero delle frazioni orarie, come appunto disposto dall’art. 28 comma 8 del CCNL 2006/2009.
In tale norma contrattuale si richiamano due circolari ministeriali, in cui emerge che la riduzione oraria per motivi di causa forza maggiore, può essere attuata ove l’orario di lezione sia di 5 ore giornaliere, solo, o alternativamente, alla prima o all’ultima ora di lezione o eccezionalmente sia alla prima che all’ultima ora; ove l’orario sia di 6 ore giornaliere, la riduzione può estendersi anche alla penultima ora.
La materia della riduzione oraria resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate.
Nella CM 243 del 22 settembre 1979 è scritto che la riduzione dell’ora di lezione non dovrà in nessun caso superare i dieci minuti; essa dovrà riferirsi solo alle classi in cui sia necessaria senza assumere carattere generalizzato per l’intera scuola o istituto. Non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione.
Nel caso della riduzione oraria per consentire le entrate scaglionate o i doppi turni imposti per l’emergenza Covid-19, non solo si tratta di una riduzione per causa di forza maggiore, ma il problema riguarda anche tutte le classi di una scuola, quindi le ore, almeno quelle previste dall’art.28, comma 8, del CCNL scuola 2006/2009, non andranno recuperate.
Sarebbe opportuno, per uniformare la questione a livello di tutte le scuole di Italia, un chiarimento ministeriale sul come comportarsi rispetto la riduzione oraria per motivi dovuti all’organizzazione dei turni scolastici in periodo di emergenza Covid.
Nel caso di una riduzione oraria a 50 minuti di tutte le ore di lezione, in modo da consentire le entrate e uscite scaglionate da scuola o i doppi turni e le sanificazioni delle aule, dovrebbe essere chiarito, in modo esaustivo e preciso, se esiste l’ipotesi di un recupero parziale o se invece, vista la situazione di particolare emergenza, si possa stabilire la possibilità di non avere obblighi di recupero.
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