Con l’avvio del nuovo anno scolastico ritorna il tema delle modalità di svolgimento delle riunioni degli organi collegiali.
Ci si chiede cioè se le riunioni si possano svolgere in presenza oppure a distanza.
Per rispondere alla domanda può essere utile riportare il testo del comma 2 bis dell’articolo 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 secondo cui per tutto il periodo emergenziale “le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all’articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”.
La norma stabilisce cioè che lo svolgimento a distanza è possibile anche se tale modalità non sia prevista da una norma regolamentare interna.
Ma c’è di più: il decreto specifica, neppure troppo fra le righe, che ai sensi dell’articolo 40 del TU del sulla scuola (il D. L.vo 297 del 1994) le istituzioni scolastiche sono ampiamente titolate ad adottare un regolamento per il funzionamento dei propri organi collegiali.
In altre parole: già prima dell’emergenza, le istituzioni scolastiche, così come tutti gli altri enti pubblici, potevano decidere se, quando e come le sedute degli organi collegiali potessero svolgersi a distanza dotandosi di specifiche norme regolamentari in tal senso.
Il decreto legge 18/2020 si limitava a consentire a tutti, anche a chi non lo aveva previsto nel regolamento, di svolgere le riunioni a distanza.
Con il cessare dello stato di emergenza, quindi, per poter svolgere le riunioni a distanza è indispensabile che tale modalità sia regolamentata.
Nel concreto è necessario che nel regolamento di istituto siano inserite alcune disposizioni che precisino le modalità concrete d svolgimento delle sedute.
Gli aspetti ai quali va prestata attenzione sono almeno due.
Innanzitutto è necessario prevedere una procedura che consenta di identificare con sicurezza i partecipanti alla seduta e la modalità di espressione del voto; in secondo luogo è necessario garantire la riservatezza delle sedute, soprattutto per alcune tipologie di riunioni (per esempio i consigli di classe per la valutazione intermedia e finale degli alunni o gli incontri dei gruppi di lavoro per l’inclusione).
In linea generale va osservato che il decreto 18/2020 equipara gli organi collegiali della scuola a quelli di tutti gli altri enti pubblici (compresi anche i consigli comunali): e in questo non c’è assolutamente nulla di strano in quanto, come è noto, dal 2001, l’autonomia delle istituzioni scolastiche ha assunto rilevanza costituzionale.
Concludendo: a partire dal settembre 2022 le riunioni degli organi collegiali della scuola possono svolgersi sia in presenza sia a distanza (in questo secondo caso la possibilità deve essere prevista nel regolamento di istituto o in altri attivi dispositivi interni).
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