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Organici 2017/18, i posti di potenziamento saranno confermati salvo qualche eccezione

Sono una docente di diritto titolare su l’unico posto di potenziamento in una scuola dove il diritto non è disciplina curricolare, il mio posto sarà confermato?

La domanda ci viene posta alla luce della pubblicazione della circolare sugli organici 2017/2018. A tal proposito bisogna dire che gli Ambiti Territoriali Provinciali, noti con l’acronimo ATP, per conto degli Uffici Scolastici Regionali, provvederanno ad attribuire alle scuole i posti necessari per l’organico curriculare mentre i posti del potenziamento, confermati nel numero complessivo della tabella n.1 della legge 107/2015, potranno essere modificati nella tipologia tenendo conto delle richieste delle scuole per le diverse classi di concorso in base al PTOF ma nei limiti dei posti vacanti. Andrà comunque tenuta in debita considerazione l’attribuzione già effettuata nello scorso anno.

Nella circolare ministeriale n. 21315 del 15 maggio 2017 si ricorda anche che, sui posti del potenziamento, non sono possibili le sostituzioni dei docenti, salvo che queste non siano necessarie per assicurare le attività curricolari previste nel PTOF o in caso di utilizzo dei posti del potenziamento per lo sdoppiamento delle classi o dei singoli insegnamenti.

Per cui la docente che è titolare sull’unico posto di potenziamento della scuola, dove non ci sono altri posti vacanti per la medesima disciplina, potrà stare tranquilla che il suo posto resterà in organico anche per l’anno scolastico 2017/2018.

Quali potrebbero essere allora i posti di potenziamento a rischio non riconferma? Facciamo un esempio specifico: Se in un liceo A di una provincia c’è un posto di A027 (matematica e fisica) di potenziamento e anche un posto vacante in organico di diritto (posto cattedra), mentre nel liceo B dello stesso comune, ambito o provincia c’è un docente della stessa classe di concorso A027 che andrebbe in soprannumero, l’ATP può togliere il potenziamento di matematica e fisica al liceo A e cederlo al liceo B, rifondendo il liceo A di altra tipologia di potenziamento. Quello che non è consentito fare è togliere un potenziamento ad una scuola creando un caso di soprannumerarietà.

Lucio Ficara

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