L’ultima fase della composizione degli organici che formano le cattedre dell’anno scolastico 2018/2019 è l’organico di fatto. In tale organico restano anche delle ore non associate a nessuna cattedra, sarebbero i cosiddetti spezzoni orari. Ecco come vengono assegnati tali spezzoni.
La procedura dell’assegnazione degli spezzoni orari superiori alle 6 ore settimanali e delle cattedre di fatto, resta la stessa degli anni scorsi. Le cattedre dell’organico di fatto, in prima istanza, sono concesse per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, e, in caso di part time, anche gli spezzoni orari vengono assegnati per lo stesso motivo. In seconda istanza, le cattedre dell’organico di fatto e gli spezzoni superiori alle 6 ore, vengono assegnati, con le graduatorie ad esaurimento o con quelle d’Istituto, per incarichi a tempo determinato. Si ricorda che sia in fase di mobilità annuale che di supplenza annuale gli spezzoni superiori alle 6 ore settimanali potrebbero essere cumulati, se compatibili, fino a costituire una cattedra.
Gli spezzoni inferiori o uguali a 6 ore che non concorrono a costituire cattedre o posti orario e che non derivano dalla frantumazione di posti o cattedre, dovranno essere assegnate dal Ds, in primis al personale supplente inserito nelle graduatorie d’Istituto che ha diritto al completamento dell’orario cattedra. Per esempio se un docente ha ricevuto uno spezzone dalle graduatorie ad esaurimento provinciali, questo ha diritto a completare, avendone titolo e senza superare le 18 ore cattedra, con il suddetto spezzone. Se nessun docente a tempo determinato, presente nelle graduatorie d’Istituto ha diritto al completamento orario o, avendone diritto, non volesse completare, si passa ai docenti titolari della scuola e della medesima classe di concorso dello spezzone con ore a disposizione, poi agli altri insegnanti con contratto a tempo indeterminato con orario completo, poi ai docenti della scuola con contratto a tempo determinato e con orario completo. In ogni caso il docente che assume lo spezzone non potrà in ogni caso superare il limite massimo delle 24 ore di lezione settimanali.
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