Il 20 marzo 2019 è stata pubblicata dal Miur la nota riguardante le dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2019/2020 con le relative istruzioni operative per la costituzione delle classi e la definizione degli insegnamenti nei vari ordinamenti.
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L’organico complessivo sarà composto da 620.836 posti comuni in organico di diritto con un aumento di 3.569 posti di cui
Sono confermati inoltre i 48.812 posti di potenziamento a completamento dell’organico dell’autonomia ed i 100.080 posti di sostegno in organico di diritto.
Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di diverso ordine (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale e di licei) o sezioni di liceo musicale e coreutico, le classi prime si
determinano separatamente per ogni indirizzo. Negli altri casi il numero delle classi prime si ricava tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell’istruzione tecnica, nell’istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali.
Le classi prime di sezioni staccate e scuole coordinate, funzionanti con un solo corso, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25. E’ consentita la costituzione di classi
iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché tali siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza consti di almeno 12 alunni.
Per quanto riguarda le classi iniziali del secondo biennio (classe terza del liceo classico, dei licei scientifici, dei licei artistici, linguistici, musicali e coreutici, delle scienze umane, sportivi e per le classi terze degli istituti tecnici, degli istituti professionali alle quali si acceda da un biennio) continua ad applicarsi
l’attuale normativa, e quindi il numero delle classi viene definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi e/o articolazioni/opzioni.
Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22; in caso contrario si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all’articolo 16 del Regolamento sul dimensionamento delle rete scolastica approvato con DPR n.81 del 20 marzo 2009.
Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell’anno scolastico in corso, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché gli alunni siano almeno 10 per classe.
Al fine poi di garantire un’ offerta formativa più ampia, è opportuno salvaguardare comunque i corsi unici in ambito provinciale e quelli presenti nelle zone particolarmente disagiate.
Ai sensi dell’art. 35, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell’ art. 19 del Regolamento sul dimensionamento, approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009, le cattedre costituite
con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina.
Fanno eccezione le cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tale circostanza, l’orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa.
Solo allo scopo di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore, che, di norma, non devono superare le 20 ore settimanali, sempre se non sia possibile attivarle secondo quanto previsto dal comma precedente.
L’organico dei licei musicali, per le discipline caratterizzanti, viene definito in coerenza ai quadri orari vigenti, avendo cura in particolare, considerata l’attribuzione di risorse aggiuntive in base
alla citata L 145/2018, di attribuire in organico di diritto i posti necessari allo svolgimento della seconda ora di primo strumento prevista per le classi prime e seconde, come accennato in precedenza.
In particolare l’organico viene definito nel limite massimo, per ciascuna sezione, di 10 ore di Storia della Musica (classe di concorso A53), 10 ore di Tecnologie musicali (classe di concorso A63) e 15 ore di Teoria Analisi e Composizione (classe di concorso A64).
Per quanto riguarda l’insegnamento di strumento (classe di
concorso A55) possono essere attivate complessivamente, per ciascuna sezione nei cinque anni di corso, 8 ore di primo strumento e 4 di secondo strumento per ciascun alunno, nel limite massimo di 27 alunni per ciascuna classe della medesima sezione.
Per ciascun laboratorio di musica d’insieme attivato all’interno delle previste sottosezioni sono messe a disposizione complessivamente, nei cinque anni di corso, 13 ore, le quali vengono affidate di norma agli insegnamenti di strumento afferenti alla sottosezione attivata privilegiando il completamento delle singole cattedre.
Si richiama quanto già indicato con Nota Miur 22165 del 19.5.2017, nella fase di determinazione dell’organico da parte degli Uffici territoriali è necessario garantire la formazione del maggior numero possibile di posti interi, anche utilizzando i posti di potenziamento delle classi di concorso specifiche, nella considerazione complessiva delle disponibilità di organico e, relativamente ai posti di potenziamento, utilizzando soltanto posti vacanti e disponibili di altre classi di concorso, preferibilmente della medesima istituzione scolastica.
Per quanto concerne i percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado, autorizzati con specifico provvedimento, anche per quest’anno in linea con gli anni precedenti lo sviluppo dell’organico è affidato alla competenza dei dirigenti scolastici in raccordo con gli uffici scolastici territorialmente competenti.
Gli Uffici Scolastici Regionali avranno cura di verificare la corrispondenza tra quanto inserito a sistema ed i relativi piani orari della sperimentazione contenuti nei decreti autorizzatori.
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