Il 20 marzo 2019 è stata pubblicata dal Miur la nota riguardante le dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2019/2020 con le relative istruzioni operative per la costituzione delle classi e la definizione degli insegnamenti nei vari ordinamenti.
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L’organico complessivo sarà composto da 620.836 posti comuni in organico di diritto con un aumento di 3.569 posti di cui
Sono confermati inoltre i 48.812 posti di potenziamento a completamento dell’organico dell’autonomia ed i 100.080 posti di sostegno in organico di diritto.
Come è noto la scuola secondaria di I grado è regolata dall’ art. 5 del Regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009,n. 89.
Sono previsti due modelli di articolazione oraria nella scuola secondaria di I grado: quello relativo al
– tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali
– tempo prolungato ovvero 36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40.
Le classi a tempo prolungato possono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamento e di attività di 36 ore, comprensive della mensa, fermo restando che la consistenza oraria di organico è di 38 ore settimanali.
Sulla base delle richieste delle scuole, effettuate tenendo conto
delle esigenze espresse dalle famiglie, tale consistenza oraria è elevabile fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola.
Inoltre, a livello regionale possono anche essere individuate ulteriori modalità organizzative e gestionali, anche a livello di singola istituzione scolastica, al fine di un pieno utilizzo delle ore a qualunque titolo disponibili all’interno dell’organico dell’autonomia.
Fermo restando che le ore di approfondimento concorrono alla costituzione delle cattedre, va evitato che le cattedre stesse siano costituite con il solo contributo orario relativo all’approfondimento in materie letterarie, come precisato nella nota prot.n. 9583 del 27.10.2010.
Bisogna anche ricordare a proposito delle classi a tempo prolungato, che queste possono essere attivate solo in presenza di strutture e servizi idonei, che consentano lo svolgimento obbligatorio delle attività anche in fasce orarie pomeridiane assicurando almeno due o tre rientri settimanali e a patto che si preveda, in progressione, la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l’esigenza, ricorrendone le condizioni, di assicurare comunque il funzionamento delle classi già attivate.
Al fine di assicurare il mantenimento dell’insegnamento dello strumento musicale per i tre anni del corso, in classe prima, il numero degli alunni per ciascuno dei quattro strumenti musicali non può essere inferiore a tre.
Anche i corsi di strumento vanno assoggettati alle stesse regole di tutti gli altri corsi ordinari e, la prevista conferma in organico di diritto, dei corsi attivati negli anni precedenti è autorizzata purché il numero dei frequentanti lo consenta.
L’eventuale istituzione di nuovi corsi deve avvenire in organico di diritto, in quanto i relativi posti debbono rientrare nelle complessive risorse di organico individuate ed assegnate con l’allegato decreto interministeriale.
Nel caso in cui l’insegnamento dello strumento sia stato attivato in scuole in cui funzionino solo corsi a tempo prolungato, le due ore (da 38 a 40 ore) di approfondimento che normalmente le scuole possono scegliere nella loro autonomia, vanno destinate, in un corso completo, allo strumento musicale.
Per quanto concerne l’insegnamento delle lingue straniere, nelle
classi prime, ove non è previsto come obbligatorio l’insegnamento dell’inglese, non è consentito formare classi con gruppi di alunni che studino lingue straniere diverse. In queste circostanze, la lingua prescelta sarà quella indicata dal Piano dell’Offerta Formativa Triennale della scuola, tenendo anche conto delle
richieste espresse in modo prevalente dall’utenza.
L’offerta dell’insegnamento della lingua straniera (ovviamente se non si tratta dell’inglese obbligatorio) deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola.
A tal proposito, eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della lingua straniera possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali nel caso in cui le cattedre risultino prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione delle cattedre interne in cattedra esterne, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.
L’offerta della seconda lingua comunitaria deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola: anche in questo caso, bisogna sottolineare che eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali qualora risultino prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione della cattedre interna in cattedra esterna,
non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumero.
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