Si commette spesso l’errore di considerare gli organici come roba per gli “addetti ai lavori”.
Due giorni fa è stata emanata la circolare n. 13520 del 29 aprile 2021, recante disposizioni operative inerenti la determinazione degli organici per l’a.s. 2021/22.
In realtà, i criteri per la determinazione degli organici assumono una particolare rilevanza, sia per quanto riguarda la qualità dell’offerta formativa, sia per quanto riguarda il personale.
Infatti, la determinazione degli organici incide in materia determinante ai fini dell’individuazione di situazioni di soprannumerarietà o della costituzione di nuove cattedre da destinare alle operazioni di mobilità e alle immissioni in ruolo.
Di seguito alcuni aspetti che spesso non vengono adeguatamente valorizzati, anche perché scarsamente conosciuti.
I dirigenti scolastici possono disporre lo sdoppiamento delle classi o l’articolazione dell’insegnamento di alcune discipline per gruppi separati (per esempio, in caso di “bilinguismo”).
Tale facoltà – espressamente ricordata nella circolare – è prevista dall’art. 1, comma 7, lett. n) della legge n. 107/2015 (che consente “l’apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89).
Nella scuola primaria, se residuano almeno 12 ore, possono essere “ricondotte a posto intero” per riassorbire l’eventuale soprannumero.
In pratica, il docente titolare non dovrà andare a completare l’orario in un’altra scuola.
Nella scuola secondaria di secondo grado, qualora non sia possibile ricondurre a 18 ore una cattedra, resta comunque possibile conservarla con orario “non inferiore alle 15 ore settimanali”, utilizzando il docente per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori e/o per attivare ulteriori insegnamenti.
Anche in questo caso, il docente non dovrà completare l’orario in altre scuole.
L’attivazione di nuovi insegnamenti è espressamente prevista nell’ambito delle quote di autonomia dei curricoli, ma ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% del monte ore previsto, con qualche eccezione (per esempio, nei licei, tale quote può raggiungere – ma solo nelle classi terze e quarte – il 30%).
In pratica, normalmente si potranno ridurre di un’ora solo quegli insegnamenti che prevedono almeno 5 ore settimanali.
In ogni caso, l’utilizzo delle quote di autonomia non deve determinare esuberi di personale.
L’offerta della seconda lingua comunitaria deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nella scuola.
Eventuali richieste di trasformazione possono essere accolte non solo qualora non si determinino situazioni di soprannumero di tali insegnanti, ma sempre che “non comportino la trasformazione a regime della cattedra interna in cattedra esterna”.
Potrebbe infatti verificarsi, ad esempio, che l’attivazione della lingua spagnola in una prima classe, in un primo tempo non crei alcun problema alla docente di francese in servizio.
Tuttavia, si andrebbe a creare un nuovo corso che “a regime” (vale a dire nei tre anni) potrebbe determinare appunto la paventata trasformazione della cattedra interna in cattedra esterna”.
Qualora – per garantire l’unitarietà dell’insegnamento di una disciplina all’interno della stessa sezione – vengano costituite cattedre superiori alle 18 ore, “il contributo orario eccedente viene considerato utile per l’intero anno scolastico”.
In soldoni, il docente avrà diritto alla retribuzione per le ore eccedenti anche per il periodo estivo.
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