Il MIUR ha pubblicato la nota 26350 del 3 giugno 2019 e il decreto con le tabelle sulle dotazioni organiche complessive del personale ATA per il triennio 2019-2022, con le ripartizioni per ciascun profilo valide per l’a.s. 2019/2020.
Organici Ata: i posti
I posti restano inalterati: 203.434 posti e con un lieve incremento di 36 posti dovuti alla compensazione tra 113 posti di personale ex co.co.co. trasformati a tempo pieno e 77 posti in meno di DSGA.
Il Ministero specifica che la ripartizione triennale tra le diverse regioni è stata effettuata tenendo conto sia dei dati della popolazione scolastica presenti sul sistema informativo sia del dimensionamento della rete scolastica sia della presenza di alunni con disabilità certificata iscritti nelle le istituzioni scolastiche statali. Quest’ultimo criterio ha così integrato i consueti parametri di definizione dell’organico.
La successiva ripartizione provinciale delle dotazioni organiche del personale ATA dovrà
essere oggetto di adeguata informativa con le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto.
Analoga informativa dovrà essere attivata a livello provinciale per il riparto tra le diverse istituzioni scolastiche.
Ripartizione dei contingenti
Come anticipato, il decreto interministeriale contiene le tabelle, come la tabella “A” nella quale sono riportate le consistenze di organico per ambito regionale, (comprensive anche dei posti degli altri profili di minore entità) sulla cui base le SS.LL procederanno alla ripartizione dei posti a livello provinciale.
Le altre tabelle allegate, B, C, e D, riportano i contingenti regionali dei profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e di collaboratore scolastico.
L’amministrazione ricorda che con la suddivisione dei contingenti deve essere operato l’accantonamento di una quota di posti pari al tre per cento della dotazione organica provinciale. I posti in questione devono essere utilizzati nella determinazione dell’organico di diritto prioritariamente per la completa fruizione, da parte delle scuole, dell’organico spettante dall’applicazione delle tabelle e successivamente per salvaguardare le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche, in particolar modo del primo ciclo, ovvero delle istituzioni scolastiche caratterizzate da situazioni di particolare complessità quali la frequenza di alunni disabili, o esigenze legate ad una significativa consistenza di laboratori e reparti di lavorazione nella medesima istituzione scolastica, all’eventuale frammentazione della medesima sede in un consistente numero di plessi e/o succursali, alla gestione di specifiche situazioni di disagio locale, alla presenza di zone connotate da fenomeni di abbandono e dispersione scolastica.
Organico di istituto
Ai sensi della legge 107/2015, il fabbisogno dei posti ATA contenuto nel piano triennale
dell’offerta formativa per ciascuna istituzione scolastica dovrà tenere conto di quanto stabilito dall’art.1, comma 334, della legge 190/2014. Pertanto non potrà essere superata la consistenza numerica dei posti assegnata a ciascuna regione.
In particolare, si evidenzia che le SS.LL., ovvero i dirigenti degli Ambiti territoriali provinciali delegati, dovranno convalidare o rettificare lo sviluppo dei posti fornito dal Sistema informativo.
Tale accertamento si rende indispensabile al fine di verificare che la consistenza complessiva dell’organico di tutte le province non risulti eccedente rispetto al contingente regionale assegnato di cui alla tabella “A” allegata al decreto.