Il Miur ha trasmesso, con nota prot. n. 17763 del 30 giugno 2016, lo schema di decreto interministeriale concernente le dotazioni organiche del personale ATA per il triennio 2016/2018.
Al decreto sono allegate le tabelle A, B, C, D, E ed F contenenti la ripartizione regionale delle dotazioni organiche per l’anno scolastico 2016/17, confermata anche per i due anni scolastici successivi, con eventuale revisione annuale.
La ripartizione triennale tra le diverse regioni è stata effettuata tenendo conto della previsione dell’entità della popolazione scolastica, della relativa serie storica, della presenza di alunni diversamente abili, dei fenomeni connessi al flusso di immigrazione e di insuccesso scolastico, alle specificità degli ambiti territoriali interessati, con riferimento alle peculiarità strutturali, organizzative ed operative delle istituzioni scolastiche, alle diversità conseguenti alle situazioni ambientali e socio-economiche, alle funzioni ed ai compiti previsti per i profili professionali del personale, nonché tenendo conto del piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche.
La successiva ripartizione provinciale delle dotazioni organiche del personale ATA dovrà essere oggetto di adeguata informativa con le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto. Analoga informativa dovrà essere attivata a livello provinciale per il riparto tra le diverse istituzioni scolastiche.
Per quanto concerne la ripartizione dei contingenti, nella tabella A sono riportate le consistenze di organico per ambito regionale, (comprensive anche dei posti degli altri profili di minore entità) sulla cui base si procederà alla ripartizione dei posti a livello provinciale.
Nelle tabelle B, C e D sono invece riportati i contingenti regionali dei profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e di collaboratore scolastico.
Con riferimento all’organico di istituto, ai sensi della legge 107/2015, il fabbisogno dei posti ATA contenuto nel piano triennale dell’offerta formativa per ciascuna istituzione scolastica dovrà tenere conto di quanto stabilito dall’art.1, comma 334, della legge 190/2014. Pertanto non potrà essere superata la consistenza numerica dei posti assegnata a ciascuna regione.
L’organico di DSGA continuerà ad essere determinato, per l’anno scolastico 2016-17, con decreto interministeriale (MIUR-MEF),previo parere della suddetta Conferenza Unificata. I DSGA. titolari nelle istituzioni scolastiche sottodimensionate possono partecipare alle operazioni di mobilità in qualità di soprannumerari, al fine della assegnazione di una nuova sede di titolarità per l’anno scolastico 2016/2017. Alle istituzioni scolastiche con meno di 600 alunni (400 nelle particolari situazioni sopra citate) il posto di DSGA non potrà essere assegnato in via esclusiva bensì in comune con altra istituzione scolastica, da individuare anche tra le medesime scuole sottodimensionate. L’abbinamento tra due scuole sottodimensionate (da effettuare in organico di fatto) non deve configurarsi, quindi, quale forma di dimensionamento. È infatti finalizzato esclusivamente a garantire la prosecuzione delle attività amministrative, gestionali e di bilancio dell’istituzione scolastica. La norma prevede anche che la conduzione della istituzione scolastica sia affidata, con il conferimento di specifico incarico, a DSGA titolare in altra scuola normo-dimensionata della provincia.
Infine, nota ministeriale e decreto contengono indicazioni riguardo a I.T.P. in soprannumero e accantonamento posti di assistente tecnico, contingente degli assistenti tecnici, gestione comune di funzioni e servizi, CPIA e terziarizzazione dei servizi.
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