Categorie: Personale

Organici: crescita esponenziale delle cattedre orario esterne

Quali sono le modalità di assegnazione delle cattedre orario esterne? Iniziamo con il dire una cosa che non a tutti è chiara: “chi è stato trasferito su una cattedra orario esterna in un dato anno scolastico, non ha diritto per la posizione che occupa o che occuperà in graduatoria interna, ad essere riassorbito, anche per gli anni futuri, in cattedra oraria interna se queste sono occupate da titolari e se permane la cattedra orario esterna.
 In altre parole permanendo negli anni la cattedra oraria esterna, in cui si era stati trasferiti, ed essendo le altre cattedre interne occupate da titolari, il docente, che a suo tempo fu trasferito in questa cattedra a completamento, anche se fosse il primo in graduatoria d’Istituto, rimarrebbe assegnato nella su citata cattedra oraria esterna.
 Questo è quanto viene scritto nell’art.18 del CCNI sulla mobilità 2012/2013. Infatti l’art. 18 del CCNI sulla mobilità del comparto scuola del 2012/2013 disciplina le modalità di assegnazione delle cattedre e posti. 
Al comma 1 di tale articolo è previsto che il docente trasferito su cattedra tra scuole diverse sia tenuto a completare l’orario di insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola, così come indicato negli elenchi del personale trasferito.
 Il docente dovrà intendersi titolare nella prima delle scuole indicate, per cui se si libererà o si costituirà una cattedra nella scuola di titolarità, l’interessato sarà automaticamente assorbito in tale scuola. 
Parimenti si opererà il riassorbimento del docente titolare su cattedra articolata su scuole di comuni diversi, ove si liberi una cattedra articolata con scuole dello stesso comune. Il comma 3 però precisa che i riassorbimenti avvengano a condizione che la cattedra, prevista nell’organico, sia priva di titolare. 
Nel caso del quesito, le cattedre interne non si sono liberate e la cattedra orario esterna non si è trasformata in interna per aumento delle ore, pertanto il docente trasferito su cattedra orario esterna non può essere riassorbito totalmente sulla prima scuola.
 D’altra parte la disposizione del comma 18 dello stesso art. 18 che fa riferimento alla graduatoria di istituto per l’assegnazione della cattedra esterna, riguarda specificamente il caso di trasformazione di cattedre interne in esterne per contrazione delle ore, caso in cui la posizione di graduatoria determinerà il perdente posto. 
Ma questo è un caso diverso da quello prima descritto.

Lucio Ficara

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