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Organici delle scuole, i dirigenti scolastici hanno l’obbligo di informare i sindacati sulla proposta delle cattedre dell’a.s. 2025/2026

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March 31, 2025

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È tempo, anche ormai scaduto, di proposte degli organici da parte dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2025/2026. In buona sostanza i dirigenti scolastici hanno ormai già proposto agli uffici scolastici territoriali il numero di studenti che andranno a comporre le classi e quindi, di conseguenza, le cattedre delle varie classi di concorso del prossimo anno scolastico. È utile sapere che questa operazione sugli organici dovrebbe essere preceduta da una informativa sindacale da sottoporre come proposta ai sindacati territoriali aventi diritto e alle RSU della scuola.

Norma contrattuale sugli organici

Già l’art. 22, comma 9, lettera b) del CCNL 2016/2018 prevedeva che il Dirigente scolastico fornisse alla RSU d’Istituto l’informativa in merito alla “proposta di formazione delle classi e degli organici“, questa norma è stata replicata anche nel CCNL scuola 2019-2021 all’ar.30, comma 10, lettera b) in cui come primo obbligo sull’informazione sindacale a livello di istituzione scolastica il dirigente scolastico dovrebbe dare, ai sensi dell’art.5, comma 6 del CCNL scuola 2019-2021, informativa ai sindacati della proposta degli organici.

Cos’è l’informativa e perchè è importante

L’informazione del dirigente scolastico ai sindacati e RSU deve essere resa nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali , secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni e nel rispetto dei relativi ambiti di competenza, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. Appare chiaro ed evidente che l’informazione dovuta dal ds ai sindacati e alle RSU delle scuole sia un atto dovuto e non consente ritardi o omissioni, pena ovviamente la condotta antisindacale del dirigente scolastico.

L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti. Pertanto, essa è resa preventivamente e in forma scritta dalle amministrazioni ai soggetti sindacali aventi titolo – ovvero quelli titolari della contrattazione integrativa.