Pensare che i posti di potenziamento che sono una parte dell’organico dell’autonomia rimangano invariati per un triennio, è un errore di valutazione.
Infatti nessuna certezza può esserci sulla piena e totale conferma dei posti di potenziamento assegnati alle singole istituzioni scolastiche nel 2016/2017 anche per il prossimo anno scolastico. Infatti nella nota Miur sugli organici per l’anno scolastico 2017/2018 ci sarà scritto che i Direttori degli Uffici scolastici regionali, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, potranno operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi e articolazioni di istruzione, compresa la scuola dell’infanzia.
L’unica certezza è che il numero totale dei posti di potenziamento previsti dalla tabella 1 allegata alla legge 107/2015 verrà rispettato anche per l’anno scolastico 2017/2018 e che si andranno a tutelare i docenti titolari nelle rispettive autonomie scolastiche, ma non è assolutamente certo che ogni istituzione scolastica avrà confermate le stesse classe di concorso o gli stessi equilibri di organico fra indirizzi diversi.
Facciamo alcuni esempi di quanto potrebbe capitare in una data scuola per l’organico dell’autonomia e in particolare per i posti di potenziamento. Prendiamo il caso che in una scuola X per effetto di un aumento di iscrizioni si ha la formazione di una cattedra vacante e disponibile in una classe di concorso in cui è presente un posto di potenziamento, mentre in una scuola Y c’è una contrazione d’organico e per la stessa classe di concorso ci potrebbe essere un soprannumero. In tale situazione l’ufficio scolastico toglie il posto di potenziamento alla scuola X facendo rientrare in classe il potenziatore dell’anno precedente e contemporaneamente cede il posto di potenziamento alla scuola Y per evitare la perdita del posto al docente potenzialmente in soprannumero.
Ma la stessa cosa potrebbe accadere all’interno di una scuola in perdita di organico, dove, per effetto dei pensionamenti, si ritrova con una cattedra vacante e disponibile in una classe di concorso in cui c’è potenziamento, mentre in altra classe di concorso c’è la perdita di una titolarità. Allora il posto di potenziamento viene modificato a favore della classe di concorso in cui bisogna salvaguardare la titolarità.
Queste operazioni d’ufficio sugli organici dell’autonomia, che a volte vengono richieste esplicitamente dalle scuole, modificano anche sostanzialmente, da un anno all’altro, la disponibilità dei posti di potenziamento. La conseguenza è che non potrà essere garantito, ai docenti collaboratori e vicari del Ds, il posto di potenziamento (fuori dalle classi) per dedicarsi all’organizzazione del lavoro per il funzionamento della scuola.
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