Farà certamente discutere la sentenza del Tar del Veneto in merito alla formazione degli organici del personale docente e depositata qualche settimana fa.
Il provvedimento dei giudici amministrativi di Venezia fa seguito ad un ricorso presentato un anno fa dallo Snals che eccepiva sulle modalità di definizione degli organici regionali adducendo motivi che in questo ultimo anno sono stati spesso usati dall’opposizione per dimostrare l’illegittimità dei “tagli”.
Una delle ragioni addotte dallo Snals, infatti, riguardava il fatto che le circolari ministeriali sugli organici erano state emanate prima che i Regolamenti fossero entrati in vigore.
Su questo punto il Tar non ha avuto dubbi: “La doglianza deve essere respinta, in quanto la prassi di diramare con circolari schemi di decreti non ancora vigenti, non costituisce di per sé motivo di illegittimità degli atti adottati sulla base degli indirizzi contenuti nelle circolari, posto che l’intera procedura si giova dell’efficacia sanante della normativa sopravvenuta … rappresentata dal piano programmatico previsto dall’art. 64, comma 3, del decreto legge n. 112” .
Neppure la formazione di classi con più di 25 alunni sarebbe per il Tar del Veneto motivo di illegittimità.
“Non vi è dubbio – chiarisce la sentenza – che le disposizioni sulla sicurezza relative all’evacuazione degli edifici scolastici debbano essere sempre rispettate”.
Ma è altrettanto vero – aggiungono i giudici – che eventuali violazioni non provocano di per sé una illegittimità dei provvedimenti di formazione degli organici, in quanto la competenza in materia di sicurezza non è del Ministero ma degli Enti locali.
“Eventuali inadempienze, da valutare in concreto con riguardo a ciascun edificio scolastico, al numero, alla larghezza e lunghezza delle vie d’uscita – spiegano i giudici – devono trovare i propri rimedi, caso per caso, in misure di carattere logistico-organizzativo relative alla dislocazione delle classi tra i piani e le aule degli edifici scolastici, o in appositi interventi sugli edifici, senza che tutto ciò possa giustificare di per sé, quale unica soluzione, la richiesta di aumento del numero di insegnanti in servizio”.
Nella sentenza si fa persino riferimento ad un parere espresso dai Vigili del Fuoco secondo cui il numero di 26 alunni di cui parlano le norme non deve essere inteso come tetto inderogabile; tale parametro va inteso come valore medio: eventuali superamenti del parametro medio possono essere bilanciati con classi meno numerose oppure adottando apposti accorgimenti di carattere organizzativo.
Nei prossimi giorni il Tar del Lazio dovrà pronunciarsi su un analogo ricorso presentato dalla Flc-Cgil sulla formazione degli organici per il 2010/2011.
Ma già la scorsa settimana il Tar del Lazio ha esaminato il ricorso di del “Comitato nazionale per scuola della Repubblica” e del “Comitato bolognese scuola e costituzione” limitandosi a chiedere chiarimenti al Ministero. L’opposizione ha subito parlato di “bocciatura” della riforma, ma adesso, anche alla luce della sentenza del Veneto, bisognerà aspettare almeno che i giudici di Roma depositino la sentenza.
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