Home Politica scolastica Organico aggiuntivo: serve a potenziare le assunzioni, ma non la didattica

Organico aggiuntivo: serve a potenziare le assunzioni, ma non la didattica

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A cadenza più o meno regolare tornano le proteste sull’organico di potenziamento.

In genere le proteste si concentrano sul fatto che i posti assegnati molto raramente coincidono con le richeste avanazate dalle istituzioni scolastiche. In diversi casi le “divergenze” sono clamorose e paradossali: licei scientifici che chiedono un docente di matematica e fisica che si vedono invece assegnare un insegnante di musica o di arte.
In realtà gli Uffici scolastici regionali, nell’assegnare i docenti di potenziamento alle scuole non fanno altro che applicare correttamente le disposizioni della legge 107.
Il comma 95 della legge è piuttosto chiaro e stabilisce che alla ripartizione dei posti del potenziamente fra le diverse classi di concorso “si provvede con decreto del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche medesime, ricondotto nel limite delle graduatorie di cui al comma 96”.
In altre parole: se alla regione X spettano complessivamente 2mila posti di ptenziamento il direttore dell’USR li dovrà ripartire fra le scuole tenendo conto delle richieste ma anche della consistenza delle graduatorie utilizzate per le assunzioni. Insomma, se in una regione le graduatorie di matematica o di fisica sono esaurite non sarà in alcun modo possibile assegnare alle scuole docenti di quelle classi di concorso.  
Di fatto, quindi, l’organico di potenziamento non necessariamente ha assolto la funzione di soddisfare le esigenze delle scuole di garantire l’ampliamento dell’offerta formativa ma è servito soprattutto per effettuare assunzioni di docenti che da troppi anni si trovavano “parcheggiati” nelle graduatorie con poche possibilità di ottenere incarichi di lavoro.